Nel prossimo, ennesimo, ddl intercettazioni c’è anche un comma dedicato agli italiani che non passano il loro tempo al telefono con indagati e ricercati e che non usano schede telefoniche di compagnie sudamericane. È la cosiddetta norma ammazza-blog, che impone l’obbligo di rettifica rispetto alla pubblicazione di qualsiasi tipo di contenuto pubblicato in Rete su richiesta di un soggetto terzo che si auto-considera ‘leso’ dal contenuto stesso. Il titolare del sito (che sia un giornale online o un blog, poco importa) deve pubblicare la rettifica entro 48 ore, pena una multa di 12mila Euro.

La norma non intende regolare l’informazione online, né può stabilire alcun criterio di oggettività e verità: più che all’accertamento, si punta allo scontro tra versioni contrapposte. Lo scopo di questo comma è un altro, è chiaro ed è intimidatorio: è un invito esplicito a non scrivere, soprattutto se non si possono pagare multe salate. Si dice, con il tono tipico della criminalità organizzata, che se sgarri ti faccio pagare.

Il comma è scritto male: non si riesce a comprendere se i limiti risiedano nella capacità di analisi dei proponenti (e nella loro scarsa conoscenza della Rete) o, piuttosto, dall’esatto contrario: alcuni passaggi sono oscuri e soggetti alla libera interpretazione individuale. Non è chiaro, inoltre, quale sia l’atteggiamento che il legislatore chiederà all’utente in caso di pubblicazione di un contenuto sui social media. Esempio: Facebook è proprietario di ciò che scriviamo e facciamo all’interno della piattaforma. Cosa succede se la contestazione è relativa a un contenuto pubblicato lì? Sarà Facebook a pagare le multe in caso di inadempienza?

Ecco una spiegazione dettagliata del comma (grazie a Bruno Saetta e a ValigiaBlu).

Cosa prevede il comma 29 del ddl di riforma delle intercettazioni, sinteticamente definito comma ammazzablog?
Il comma 29 estende l’istituto della rettifica, previsto dalla legge sulla stampa, a tutti i “siti informatici, ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica”, e quindi potenzialmente a tutta la rete, fermo restando la necessità di chiarire meglio cosa si deve intendere per “sito” in sede di attuazione.

Cosa è la rettifica?
La rettifica è un istituto previsto per i giornali e le televisioni, introdotto al fine di difendere i cittadini dallo strapotere di questi media e bilanciare le posizioni in gioco, in quanto nell’ipotesi di pubblicazione di immagini o di notizie in qualche modo ritenute dai cittadini lesive della loro dignità o contrarie a verità, questi potrebbero avere non poche difficoltà nell’ottenere la “correzione” di quelle notizie. La rettifica, quindi, obbliga i responsabili dei giornali a pubblicare gratuitamente le correzioni dei soggetti che si ritengono lesi.

Quali sono i termini per la pubblicazione della rettifica, e quali le conseguenze in caso di non pubblicazione?
La norma prevede che la rettifica vada pubblicata entro due giorni dalla richiesta (non dalla ricezione), e la richiesta può essere inviata con qualsiasi mezzo, anche una semplice mail. La pubblicazione deve avvenire con “le stesse caratteristiche grafiche, la stessa metodologia di accesso al sito e la stessa visibilità della notizia cui si riferiscono”, ma ad essa non possono essere aggiunti commenti. Nel caso di mancata pubblicazione nei termini scatta una sanzione fino a 12.500 euro. Il gestore del sito non può giustificare la mancata pubblicazione sostenendo di essere stato in vacanza o lontano dal blog per più di due giorni, non sono infatti previste esimenti per la mancata pubblicazione, al massimo si potrà impugnare la multa dinanzi a un giudice dovendo però dimostrare la sussistenza di una situazione sopravvenuta non imputabile al gestore del sito.
Se io scrivo sul mio blog “Tizio è un ladro”, sono soggetto a rettifica anche se ho documentato il fatto, ad esempio con una sentenza di condanna per furto?
La rettifica prevista per i siti informatici è quella della legge sulla stampa, per la quale sono soggetti a rettifica tutte le informazioni, atti, pensieri ed affermazioni ritenute dai soggetti citati nella notizia “lesivi della loro dignità o contrari a verità”. Ciò vuol dire che il giudizio sulla assoggettabilità delle informazioni alla rettifica è esclusivamente demandato alla persona citata nella notizia, è quindi un criterio puramente soggettivo, ed è del tutto indifferente alla veridicità o meno della notizia pubblicata.

Posso chiedere la rettifica per notizie pubblicate da un sito che ritengo palesemente false?
È possibile chiedere la rettifica solo per le notizie riguardanti la propria persona, non per fatti riguardanti altri.

Chi è il soggetto obbligato a pubblicare la rettifica?
La rettifica nasce in relazione alla stampa o ai telegiornali, per i quali esiste sempre un direttore responsabile. Per i siti informatici non esiste una figura canonizzata di responsabile, per cui allo stato non è dato sapere chi sarà il soggetto obbligato alla rettifica. Si può ipotizzare che l’obbligo sia a carico del gestore del blog, o più probabilmente che debba stabilirsi caso per caso.
Sono soggetti a rettifica anche i commenti?
Un commento non è tecnicamente un sito informatico, inoltre il commento è opera di un terzo rispetto all’estensore della notizia, per cui sorgerebbe anche il problema della possibilità di comunicare col commentatore. A meno di non voler assoggettare il gestore del sito a una responsabilità oggettiva relativamente a scritti altrui, probabilmente il commento (e contenuti similari) non dovrebbe essere soggetto a rettifica.

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