Niente più sindaci-parlamentari. La Corte Costituzionale ha bocciato la legge n.60 del 1953 nella parte che non prevedeva l’incompatibilità tra la carica di parlamentare e quella di sindaco, in un comune con più di 20mila abitanti. Il pronunciamento arriva dopo il ricorso presentato da un elettore al Tribunale civile di Catania contro la candidatura a sindaco di Raffaele Stancanelli, eletto due mesi prima senatore del Popolo della Libertà. Stancanelli vinse le amministrative del 2008, ma mantenne il doppio incarico.

Ma chi sono i primi cittadini che occupano due poltrone? Tra Camera e Senato sono dieci quelli con il doppio incarico, tutti di Pdl e Lega. A Montecitorio esiste un elenco ufficiale: gli “illegittimi” sono Adriano Paroli (Pdl), sindaco di Brescia; Giulio Marini (Pdl), sindaco di Viterbo; Nicolò Cristaldi (Pdl), sindaco di Mazara del Vallo; Marco Zacchera (Pdl), primo cittadino di Verbania; Michele Traversa (Pdl), primo cittadino di Catanzaro e Luciano Dussin (Lega), sindaco di Castelfranco Veneto. A Palazzo Madama invece non esiste un elenco ufficiale, ma solo ufficioso che comprende il già citato Raffaele Stancanelli, Antonio Azzollini presidente della commissione Bilancio in Senato e, al tempo stesso, sindaco di Molfetta; Vincenzo Nespoli, primo cittadino di Afragola e Gianvittore Vaccari (Lega) sindaco di Feltre (Bl), comune che supera di poco i 20mila abitanti secondo i dati demografici 2010. Il rischio che il Pdl perda dei componenti in Parlamento è concreto; il deputato Stancanelli ha già deciso: “Ritengo che sia giusto che rimanga a fare il sindaco di Catania, sono stato eletto per questo”.

Per i dieci parlamentari adesso ci sarà “l’obbligo di optare per una delle due cariche”, dice Valerio Onida presidente Emerito della Corte Costituzionale. Ci saranno quindi degli effetti immediati, ma se un politico non dovesse scegliere tra i due incarichi spontaneamente ci sarebbe l’intervento “della giunta per le elezioni, che ha il compito di valutare l’ineleggibilità e l’incandidabilità dei parlamentari e che aprirebbe subito un procedimento”.

Soddisfatto Graziano Delrio, presidente della Associazione nazionale dei comuni italiani: “L’intervento della Corte Costituzionale chiarisce in maniera definitiva una querelle che è andata avanti per molti anni, fatta di interpretazioni diverse fra loro. Resta comunque la necessità di una normativa unica di riferimento per tutte le cariche elettive, che sappia superare le disparità di trattamento fra i sindaci dei comuni con più di 20.000 abitanti e altre cariche elettive”.

La Consulta è andata a colmare un vuoto legislativo che causava – come scrive il giudice Paolo Grossi – “la lesione non soltanto del canone di uguaglianza e ragionevolezza ma anche della stessa libertà di elettorato attivo e passivo”. La legge statale prevede espressamente che non possano diventare parlamentari (nazionali) i presidenti delle province e i sindaci dei comuni con più di 20mila abitanti, ma non dice nulla riguardo all’ipotesi inversa, cioè sull’ineleggibilità a sindaco di chi è già parlamentare.

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