Potranno finire all’asta nei prossimi mesi i parchi e le foreste italiane, oggi di proprietà del demanio pubblico. La possibilità di vendere tutti i terreni agricoli – aree protette comprese – è una delle tante norme introdotte ieri sera nel maxi emendamento alla legge di stabilità presentato dal governo, che andrà in aula al Senato per il voto finale entro questa settimana.
Secondo la norma proposta dall’esecutivo l’unico vincolo che rimane a tutela dei parchi italiani è l’obbligo di acquisire il parere vincolante dei gestori delle aree protette. Una salvaguardia che non sempre potrà risultare decisiva, visto che in molti casi le direzioni sono state commissariate. E’ il caso della regione Lazio e della regione Abruzzo, ad esempio, zone dove la presenza dei parchi naturali è sempre stata l’ultima barriera contro le speculazioni.
L’articolo 4-quater del maxiemendamento – Disposizioni in materia di dismissioni di terreni agricoli – prevede il varo dei decreti attuativi per la vendita ai privati delle aree verdi demaniali da parte del ministero delle Politiche agricole e alimentari entro tre mesi dall’entrata in vigore della legge di stabilità. Il provvedimento riguarda “i terreni a vocazione agricola, non utilizzabili per altre finalità istituzionali, di proprietà della Stato”. La cessione – prosegue l’emendamento del governo – potrà avvenire con “trattativa privata per gli immobili di valore inferiore a 400 mila euro e mediante asta pubblica per quelli di valore pari o superiore a 400 mila euro”.
La vendita delle aree agricole riguarda anche i terreni di proprietà delle regioni, delle province e dei comuni. In questo caso le amministrazioni passeranno prima le proprietà al Demanio, che curerà la vendita. Per questa operazione nei bilanci delle amministrazioni locali non entrerà neanche un euro e tutto il ricavato entrerà nel bilancio dello Stato.
La norma mantiene il diritto di prelazione per i giovani imprenditori agricoli, limitando, però, il campo di applicazione agli “agricoltori di età compresa tra i 18 ed i 35 anni, subentranti nella conduzione dell’azienda agricola al familiare”, definizione contenuta nel decreto legislativo 185 del 2000 e richiamata dall’articolo 4-quater del maxiemendamento. La norma era stata anticipata la scorsa settimana da ItaliaOggi, ma nella sua stesura finale è stata in buona parte modificata. Nella bozza precedente l’acquisto dei terreni agricoli era infatti riservata esclusivamente ai giovani imprenditori agricoli sotto i quarant’anni e non prevedeva la vendita dei parchi e delle aree protette.