Di come sia sbagliato utilizzare le risorse della giustizia penale per fare i processi di microcriminalità ho già scritto: mentre giudici e pm vagano per le camere di sicurezza sparse tra caserme e questure e si dannano per fare decine di direttissime ogni giorno per furticiattoli e piccolo spaccio, i processi importanti restano sulla scrivania; e la prescrizione galoppa. Qui voglio trattare di un’altra riforma del nuovo ministro della Giustizia, l’aumento da un anno a 18 mesi per la libertà controllata o detenzione domiciliare: per pene che non superino l’anno e mezzo non si entra in prigione, si sta a casa propria.
Il ministro Severino queste cose le sa. Ma chi legge no. La pena inflitta dal giudice è finta, se ne fa davvero circa la metà, con l’eccezione degli ultimi quattro anni: questi non si fanno per niente. Non ci si crede, vero? Invece… Art. 48 dell’ordinamento penitenziario: dopo aver scontato metà della pena si è ammessi alla semilibertà. Significa che di giorno si va in giro a lavorare; e di notte si torna in prigione a dormire. Trent’anni? Fatti 15, te ne vai la mattina e torni la sera. Già sembra incredibile ma, in realtà, è ancora peggio di così perché… Art. 54: ogni anno di prigione vale nove mesi. Se non hai fatto casino (non se ti sei comportato bene, se hai prestato servizio gratuito in infermeria, se hai aiutato le guardie carcerarie a domare una rivolta, no, questo sarebbe troppo; basta che non hai combinato guai) ogni anno ti abbuonano tre mesi. Quindi i 15 anni teorici (la metà dei 30 che ti hanno dato) sono in realtà undici anni e 25 giorni, fatti i quali te ne vai la mattina e torni la sera. Ma non è vero nemmeno questo perché … Art. 30 ter: ogni anno hai diritto a 45 giorni di permesso (con qualche eccezione). Quindi gli undici anni sono in realtà (più o meno) nove anni e due mesi, fatti i quali te ne vai la mattina e torni la sera.
Naturalmente questi calcoli variano a seconda della pena che il giudice ti ha inflitto: più o meno in prigione ci si passa davvero meno di un terzo della pena originaria. Ma non è vero nemmeno questo perché… Art. 47 ter: arrivati a quattro anni dal fine pena teorico si concede la detenzione domiciliare, la pena si sconta in casa propria o in qualsiasi altro luogo che il detenuto richieda. Avete capito bene: quando mancano quattro anni al fine pena, si può stare a casa propria. O all’Hotel Excelsior, se si hanno abbastanza soldi. Quello a cui forse non avete pensato è che, se uno è stato condannato a quattro anni tondi ha diritto alla detenzione domiciliare da subito. C’è il fastidio di entrare in carcere, aspettare che l’avvocato abbia fatto richiesta al giudice di sorveglianza e che questi abbia emesso il provvedimento; poi però detenzione domiciliare: più o meno 15 giorni e se ne torna a casa. Ma attenzione, anche qui il tempo vola e la legge Gozzini (l’art. 54) continua a operare: ogni anno vale nove mesi, vi ricordate? Sicché, fatti nove mesi di detenzione domiciliare (il primo anno), quando mancano teorici tre anni al fine pena … Art. 47: affidamento in prova al servizio sociale. Liberi come l’aria, salvo l’obbligo di fare qualcosa di utile per la società. Per dire, Previti (per via dell’indulto che gli abbuonava tre anni, doveva farsi ancora un paio d’anni) andò a lavorare presso il Centro Italiano di Solidarietà di Castel Gandolfo; luogo ameno se mai ce n’è stato uno: ci va anche il Papa.
Riassunto: il condannato a quattro anni di prigione fa nove mesi di detenzione domiciliare; quello condannato a cinque fa un anno e mezzo e via così; poi affidamento in prova al servizio sociale. Non è azzardato concludere che delinquere conviene. Tanto più che nessuno che abbia commesso i reati che ti fanno guadagnare soldi (soldi veri) è mai condannato a più di quattro anni di reclusione. Frode fiscale, falso in bilancio, corruzione, riciclaggio, insider trading etc ‘costano’ da uno a tre anni a dire tanto.
Sicché, se gli va male, affidamento in prova; e se gli va bene, (cioè quasi sempre, questa è la realtà nelle aule giudiziarie e il ministro lo sa benissimo) sospensione condizionale della pena (per condanne fino a due anni) o pena sostituita (per condanne fino a sei mesi, 7000 euro di multa). A tutto questo si deve aggiungere l’indulto per cui, per i reati commessi fino al maggio 2006, oltre a tutti i regali che ho descritto fino ad ora la pena concreta è comunque più corta di tre anni; e la prossima amnistia, alla quale il ministro Severino “non è contrario”. Adesso, a parte che tutte queste semi-libertà, detenzione domiciliare, affidamento in prova, permessi e compagnia cantando costano un sacco di lavoro a Polizia e Carabinieri perché qualcuno dovrà pur controllare che questi delinquenti (sono stati condannati, no?) non vadano a delinquere di nuovo, il che è quasi sempre quello che capita.
Ma si sentiva proprio il bisogno di non far fare nemmeno un po’ di galera a chi comunque ne sconterebbe pochissima di quella che gli tocca? Il ministro Severino ci ha pensato che la detenzione domiciliare si applica a quelli che non possono usufruire della sospensione condizionale della pena? Quindi stiamo parlando di gente che almeno un altro reato, probabilmente due (la sospensione condizionale ‘copre’ due anni e condanne di tale livello non sono frequentissime) lo ha già commesso. E che diavolo, ma cosa bisogna fare per finire in galera?
Il Fatto Quotidiano, 29 Dicembre 2011