L’autonomia e l’indipendenza dei magistrati sono un bene prezioso, da salvaguardare. Nell’interesse di tutti. Soprattutto in un Paese nel quale la politica ha fagocitato la democrazia, ha affamato il popolo ed ha innescato una silenziosa guerra civile.
Se due poteri tentano di demolire il terzo, lo sdegno della magistratura è pienamente giustificato. Il Governo è stato battuto alla Camera dove, con il parere contrario dell’esecutivo e del comitato dei nove, è stato approvato a scrutinio segreto un emendamento del leghista Pini, con 264 voti favorevoli e 211 contrari. L’emendamento rivede la legge c.d. Vassalli (n. 117/98) ora prevedendo che “chi ha subìto un danno ingiusto per effetto di un comportamento, di un atto o di un provvedimento giudiziario posto in essere dal magistrato in violazione manifesta del diritto o con dolo o colpa grave nell’esercizio delle sue funzioni ovvero per diniego di giustizia può agire contro lo Stato e contro il soggetto riconosciuto colpevole per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e anche di quelli non patrimoniali che derivino da privazione della libertà personale.”. Il testo prevede poi che per verificare se “sussiste una violazione manifesta del diritto, deve essere valutato se il giudice abbia tenuto conto di tutti gli elementi che caratterizzano la controversia sottoposta al suo sindacato con particolare riferimento al grado di chiarezza e di precisione della norma violata, al carattere intenzionale della violazione, alla scusabilità o inescusabilità dell’errore di diritto“.
L’emendamento alla legge comunitaria sancisce l’estensione della responsabilità civile dei magistrati ed ha aperto una feroce discussione, viziata però da ipocrisia, da entrambe le parti, seppur in misura diversa. L’ipocrisia della politica è palese, perseguendo da tempo il tentativo di assoggettare e condizionare l’operato della magistratura, volendo asservirla, ammansuire, intimidire, ammonire con l’avvertimento che “se osi troppo ti farò causa e ciò sarà costoso, dispendioso e pregiudizievole per la tua carriera”. In tal senso l’emendamento consente l’azione diretta verso “il soggetto riconosciuto colpevole”, ergo il magistrato.
Vi è tuttavia ipocrisia anche da parte della magistratura, la quale, se da un lato si è ben seduta al banchetto della distruzione dell’avvocatura (il secondo pilastro della giustizia) con l’alibi della deflazione dei processi, si erge ora a leone feroce ove si tocchi la sua veste di impunità, senza un minimo di autocritica.
Dopo la pronuncia della Corte costituzionale n. 2/68 si tenne il referendum abrogativo l’8.11.87, con cui l’80% si pronunciò in favore dell’abrogazione del d.p.r. n. 497/1987, limitativa della responsabilità civile dei magistrati. Venne così approvata la l. 13.4.1988, n. 117 (Risarcimento dei danni cagionati nell’esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati), che disciplina ancora oggi la materia. Normativa che tuttavia ha corrisposto solo in parte all’intento dei promotori del referendum abrogativo, prevedendo una responsabilità diretta dello Stato e soltanto indiretta del magistrato, previa rivalsa dello Stato. E solo per dolo o colpa grave (i cui casi sono specificati dall’art. 2, comma 3).
La Corte costituzionale ha coniugato l’opportunità della r.c. del magistrato, temperandola con la necessità di salvaguardare l’indipendenza e l’autonomia della magistratura (Corte cost. n. 385/96). La l. n. 117/88 ha però trovato rare verifiche nelle corti e ciò non è un caso. A seguito di uno studio sull’applicazione della legge (1988-2004), sono stati rinvenuti solo 6 casi in cui è stata ammessa l’azione contro lo Stato, dei quali solo 2 pervenuti ad una condanna a carico dello Stato. La scarna casistica non era dipesa dalle rade azioni di risarcimento, anzi frequenti, quanto invece all’interpretazione estensiva dell’ammissibilità, così falcidiando le azioni alla radice.
In sintesi la legge n. 117/88 e la giurisprudenza sono restrittive. Ciò rende quasi impossibile arrivare ad accertare la responsabilità civile (comunque indiretta) del magistrato.
Tale chiusura è certificata dalla Corte di Giustizia UE, che già 10 anni fa ci ha bacchettato, sottolineando l’insufficienza della normativa (Corte giustizia UE, 30.9.03 n. 224, causa C-224/01, Köbler contro Repubblica d’Austria, dejure). Ciò è avvenuto nuovamente (Corte giustizia UE, 24.11.11 n. 379, causa C-379/10, Commissione europea contro Repubblica italiana, dejure), ribadendo che la normativa e la posizione della Corte di Cassazione sono contrarie ai principi comunitari in materia. Tuttavia la magistratura depreca ogni revisione della l. n. 117/88 (CSM, «Delibera in merito alle recenti proposte di modifica dell’attuale normativa che regola la responsabilità civile dei magistrati», 28.6.11).
Se un magistrato sbaglia è però giusto che paghi, salvaguardandone certo autonomia e indipendenza.