Cronaca

Sicurezza nei cantieri Tav? Ci passiamo sopra

Ho avuto notizia che una persona umana, Luca Abbà, di 37 anni, trovatosi all’interno di un terreno trasformatosi – dopo che lui era entrato – in un cantiere, è rimasto vittima di un grave incidente: arrampicatosi su un traliccio dell’alta tensione che si trovava all’interno del cantiere, sorgente d’altra parte su un terreno che era in parte anche di sua proprietà – è rimasto folgorato, è caduto da un’altezza di circa 15 metri, e si trova ora in coma farmacologico presso l’Ospedale CTO di Torino, in condizioni gravi anche se pare non in pericolo immediato di vita.

Dato che mi trovo ad aver insegnato per oltre un decennio la materia “Sicurezza e Analisi di Rischio” presso la mia Università, vorrei provare in questo pezzo a prendere la questione sotto un aspetto un po’ differente, dato che molto è già stato detto in questi giorni sotto gli altri punti di vista, e credo che la mia opinione sull’Alta Velocità e la mia solidarietà a Luca Abbà siano ben note.

Prendiamo allora per buono quanto ci dicono i sostenitori dell’Alta Velocità: quello sorto in queste ore intorno alla “Baita Clarea”, sopra Chiomonte, Valle di Susa, è un cantiere, e non un fortino militare. Molto bene. Se è un cantiere, deve sottostare alle norme di sicurezza sui cantieri. In particolare, queste sono dettate da una normativa italiana ben precisa: se la Valsusa è in Italia, e non in Afghanistan, si applica la legge, come a gran voce invocano tutti coloro che vogliono che in Valsusa “ritorni la legalità”.

Il Testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (TUSL), è l’insieme di norme contenute nel Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 che ha riformato, riunito e armonizzato, abrogandole, le disposizioni dettate da numerose precedenti normative in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro succedutesi nell’arco di quasi sessant’anni. Il nuovo Testo unico ha previsto l’abrogazione (con differenti modalità temporali) di molte normative, quali il D.lgs. 19 settembre 1994, n. 626, il D.lgs. 14 agosto 1996, n. 494 e il D.lgs. 19 agosto 2005, n. 187.

La legge prima individua i soggetti responsabili e poi descrive le misure gestionali e gli adeguamenti tecnici necessari per ridurre i rischi lavorativi. Alla fine di ciascun titolo sono indicate le sanzioni in caso di inadempienza. Vorrei in particolare concentrarmi sugli aspetti che riguardano la sospensione dell’attività.

Secondo le disposizioni del TUSL gli ispettori possono disporre, in caso di gravi violazioni delle norme antinfortunistiche, la sospensione dell’attività (art. 14). In particolare questo provvedimento scatterà nel seguente caso, fra gli altri:

In attesa di decreto, le gravi violazioni che possono portare, in caso di reiterazione, alla sospensione dell’attività, sono quelle indicate nell’allegato I al TUSL.

Nell’Allegato I vengono elencate le “Gravi violazioni ai fini dell’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale”. Troviamo in particolare:
Violazioni che espongono al rischio di caduta dall’alto

  • Mancato utilizzo della cintura di sicurezza;
  • Mancanza di protezioni verso il vuoto.
  • Violazioni che espongono al rischio di elettrocuzione:

  • Lavori in prossimità di linee elettriche;
  • Presenza di conduttori nudi in tensione;
  • Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale).
  • Non mi voglio dilungare oltre, ma mi si permetta di concludere questo:

    Vedo però che il mio ragionamento ha alcune pecche, che debbo infine io stesso mettere in evidenza:

    Non mi pare sia un buon inizio, per il tanto sbandierato progresso, un cantiere nel quale avviene tutto questo. Auguri Luca. Tieni duro e rimettiti presto.