Rafforzare la rappresentanza; semplificare le procedure parlamentari; favorire governi di legislatura; valorizzare gli interessi delle Regioni nel processo legislativo e costruire un forte Governo in un forte Parlamento. Sono questi gli indirizzi posti dai tecnici delle riforme nella bozza definitiva, anticipata dall’agenzia di stampa Ansa.

La normativa contiene la riduzione del numero dei parlamentari. Negli articoli 56 e 57 della Costituzione, che saranno completamente riscritti, si stabilisce che il numero dei deputati sarà di 508, di cui 8 eletti nella circoscrizione Estero, mentre i senatori 254 (4 dall’estero). Nella bozza di Luciano Violante (Pd), Gaetano Quagliariello (Pdl), Ferdinando Adornato (Udc), Italo Bocchino (Fli), Pino Pisicchio (Api), si stabilisce anche che saranno eleggibili a deputati tutti gli elettori che, nel giorno dell’elezione, avranno compiuto i 21 anni di età. Attualmente la Costituzione prevede il limite dei 25 anni. La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero di quelli assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti, quale risulta dall’ultimo censimento generale della popolazione, per 500 e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Per quanto riguarda invece Palazzo Madama, oltre alla riduzione a 254 dei senatori, viene stabilito che nessuna regione potrà avere meno di 5 senatori (ora il numero minimo è di 7). Il Molise ne avrà 2 e la Valle d’Aosta 1, esattamente come ora. L’art. 58 cambia nel senso che potranno essere eletti senatori coloro che avranno compiuto 35 anni (Attualmente si dovevano attendere i 40 anni).

La normativa può essere distinta in tre blocchi di norme “coerenti tra loro”, ma ognuno con autonomia rispetto agli altri. Il primo blocco riguarda la Forte rappresentanza, il secondo il Forte Parlamento, terzo, il Forte Governo.

Forte rappresentanza. Riduzione del numero dei parlamentari: i deputati saranno 508, 8 dei quali nella circoscrizione Estero, mentre il Senato sarà eletto su base regionale, salvo i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e sarà composto da 254 senatori (4 all’Estero); elettorato attivo per Camera e Senato a 18 anni, mentre quello passivo sarà: per la Camera a 21 anni e per Palazzo Madama a 35. E’ prevista una riduzione da 7 a 5 del numero minimo di senatori per regione.

Forte parlamento. Si prevede una semplificazione del procedimento legislativo con superamento del bicameralismo paritario e l’introduzione di elementi di federalismo istituzionale. Si parlerà di ‘Bicameralismo eventualè e non più obbligatorio e del potere di richiesta del voto a data fissa da parte del presidente del Consiglio. “Nel caso si accettasse la ripartizione delle competenze tra Camera e Senato sulla base dell’art. 117 della Costituzione – si legge nella nota informativa preliminare alla bozza – la previsione presso il Senato della Commissione per il parere obbligatorio sui ddl relativi alle Regioni, introdurrebbe un elemento di federalismo”.

Forte governo. Potenziamento del ruolo del presidente del Consiglio e consolidamento del governo. La fiducia è data al solo premier a maggioranza semplice. La sfiducia (solo costruttiva) dovrà essere data, invece, a maggioranza assoluta. Il presidente del Consiglio può chiedere al presidente della Repubblica la nomina e la revoca dei ministri e può chiedere il voto a data fissa dei provvedimenti del Governo e ha la facoltà di chiedere al capo dello Stato lo scioglimento delle Camere. Si prevedono effetti semplificatori del voto di fiducia.

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