Inevitabile che il decreto “cresci Italia” si occupi delle assicurazioni auto, un settore caratterizzato ormai da anni da ingiustificati aumenti dei premi. Ma chi si aspettava interventi per accrescere la concorrenza, è rimasto deluso: quattro articoli su cinque colpiscono i comportamenti fraudolenti degli assicurati. Per avere più concorrenza, bisognerebbe agire sull’offerta e non sulla domanda. Cercando di favorire la nascita di agenzie plurimandatarie. Auspicabile anche una riforma dell’Autorità di vigilanza.
di Donatella Porrini, 13.03.2012, lavoce.info

Il ramo Rc auto è ormai da anni caratterizzato da un ingiustificato aumento dei premi che ha portato l’Italia ad avere un livello che è in media tra i più elevati d’Europa. (1)

L’assicurazione nel decreto
Era dunque prevedibile che il decreto “cresci Italia” si occupasse di questo ramo assicurativo, ma chi si aspettava interventi volti ad aumentarne la concorrenzialità, è rimasto sicuramente deluso.

Infatti i primi quattro articoli (su cinque) colpiscono i comportamenti fraudolenti degli assicurati attraverso una ridefinizione del risarcimento diretto e di quello in forma specifica (art. 30), la repressione delle frodi (art. 31), il contrasto della contraffazione dei contrassegni (art. 32), l’ispezione del veicolo, la scatola nera, l’attestato di rischio, la liquidazione dei danni (art. 33), le sanzioni per frodi nell’attestazione delle invalidità derivanti da incidenti (art. 34).
Quindi, sono state molto convincenti le compagnie e la loro associazione nazionale, l’Ania, quando in Parlamento hanno affermato di essere spinte ad aumentare i premi dagli alti costi dei risarcimenti e il decreto ha fatto propria la tesi secondo cui il livello elevato dei premi sia un problema relativo al lato domanda. (2)

I punti deboli
Una prima obiezione: se quello assicurativo fosse un mercato concorrenziale, dovrebbe essere nell’interesse delle imprese stesse cercare di ridurre i costi attraverso l’individuazione in house dei comportamenti fraudolenti e ciò sarebbe dovuto avvenire già nel passato, senza bisogno di un intervento legislativo. Invece, in un mercato oligolipolistico (con comportamenti collusivi più volte sanzionati dall’Autorità antitrust) l’aumento incontrollato dei costi può essere trasferito direttamente sul prezzo.

Una seconda obiezione riguarda un altro aspetto di cui si occupa il decreto, quello dell’evasione dell’obbligo di assicurarsi che avviene attraverso l’utilizzo di contrassegni falsi. Occorre considerare che questo comportamento sarebbe collegato a un altro fenomeno, l’elusione dell’obbligo di contrarre da parte delle compagnie che impongono premi insostenibili con una vera e propria discriminazione ai danni degli automobilisti che appartengono a categorie particolarmente rischiose.

Oltre a queste obiezioni, si rimane perplessi di fronte a un decreto sulle liberalizzazioni che per il ramo Rc auto prevede solo interventi volti alla repressione di comportamenti scorretti da parte dei clienti al fine di ridurre i costi a carico delle imprese.

Che cosa si poteva (potrà) fare?
Occorre intervenire sulla concorrenzialità del mercato agendo, non sulla domanda, ma sull’offerta e ciò può essere fatto in considerazione delle criticità che emergono a tre livelli.
Il primo livello è quello che riguarda la fase distributiva. I dati mostrano che le agenzie monomandatarie sono a livello nazionale l’82,2 per cento. (3) Dunque esiste in Italia ancora una preponderanza di agenzie che vendono le polizze di un’unica compagnia, senza che ci possa essere un’offerta differenziata e un corretto confronto da parte dei clienti. Proprio per questo non potrà avere alcun effetto l’art. 35 del decreto che prevede che vengano presentate ai clienti almeno tre diverse proposte di compagnie assicurative non appartenenti allo stesso gruppo.
Il secondo livello riguarda il mercato dove si registra un’alta concentrazione, confermata dai dati del 2010 che per l’intero ramo danni mostrano una quota di mercato dei primi dieci gruppi dell’85,8 per cento e una raccolta dei premi da parte di compagnie estere che non supera il 20 per cento. (4)
Il terzo livello è quello della vigilanza: la prolungata situazione di aumenti ingiustificati non è stata affrontata adeguatamente nel passato dalla autorità di vigilanza e anche in questo decreto si è cercato solo di incentivare l’attività di raccolta dei dati sulle frodi.
A fronte di questa situazione, gli interventi auspicabili dovrebbero essere i seguenti.
A livello distributivo, occorre incentivare la diffusione del modello del “broker assicurativo” attraverso un controllo della relazione contrattuale che si instaura tra le compagnie e gli agenti che ha finora portato questi ultimi a scegliere il monomandato.
A livello di mercato, occorre arrivare a un’effettiva apertura. Se, infatti è evidente che il ramo Rc auto italiano, caratterizzato da livelli elevati di premi, attrae imprese straniere, è però altrettanto evidente che le stesse abbiano nella realtà preferito la vendita diretta, evidenziando così la necessità di favorire una liberalizzazione che agevoli l’apertura di agenzie di vendita, possibilmente plurimandatarie. (5)
Infine, è quanto mai auspicabile una riforma dell’Autorità di vigilanza, della sua composizione e delle sue funzioni, in modo da rendere effettivo il controllo sui comportamenti delle imprese e costituire un punto di riferimento per la tutela degli interessi degli assicurati.

(1) Cea, Statistics n° 38, “The European Motor Insurance Market”, February 2010. lavoce.info si è più volte occupata del tema, vedi ad esempio Donatella Porrini “Care polizze: ma cosa si può fare?”dell’8.10.2002; e Luigi Buzzacchi e Michele Siri “Assicurati a caro prezzo” del 7.2.2005.
(2) Senato della Repubblica – X Commissione (Industria, Commercio, Turismo), “Indagine conoscitiva sul settore dell’assicurazione di autoveicoli, con particolare riferimento al mercato e alla dinamica dei premi dell’assicurazione per responsabilità civile auto”, Roma 12 ottobre 2011.
(3) Fonte: Ania, Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (2011), “L’assicurazione italiana 2010/2011”.
(4) Fonte: Isvap (2011), “Relazione sull’attività svolta nell’anno 2010”.
(5) La vendita diretta è quella che viene effettuata on-line tramite web e per telefono tramite call-center.

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