«L’articolo 44 del testo di legge sulle ‘semplificazioni in materia di interventi di lieve entità’, non può non far insorgere vive preoccupazioni negli operatori del diritto e in tutti coloro che hanno a cuore le sorti del patrimonio artistico e culturale del nostro Paese». Guido De Maio, presidente titolare della III sezione penale di Cassazione, che si occupa di reati ambientali, è tra coloro che sono rimasti molto colpiti dalla scelta di inserire nel decreto sulle semplificazioni una modifica della vecchia legge che punisce gli abusi ambientali, paesaggistici e sui beni di valore culturale (leggi il testo della norma contestata in fondo all’articolo).

Che cosa in particolare la preoccupa?
Ciò che desta preoccupazioni è la previsione di un particolare procedimento finalizzato, come esplicitamente detto nella norma stessa, a “rideterminare e ampliare le ipotesi di intervento di lieve entità” sui beni culturali e del paesaggio già oggetto della disciplina del decreto legislativo numero 42 del 2004.

In sostanza cosa significa?
La preoccupazione è ovviamente che tali ipotesi, già ampiamente e specificamente previste, possano essere eccessivamente “ampliate”, fino a consentire vere e proprie alterazioni o strumentalizzazioni dei beni vincolati o anche ad agevolare speculazioni, con evidente grave danno per il patrimonio artistico e culturale del Paese. Completamente da scongiurare, ritengo, infine, sia l’introduzione di qualsiasi forma di silenzio-assenso, che peraltro dovrebbe essere introdotta con legge, mentre l’articolo in argomento parla per la verità solo di modifiche regolamentari.

La legge sarà in discussione a giorni al Senato. Rimarrà così come è stata presentata dopo il voto alla Camera?
Ritengo che, a scongiurare che ciò avvenga e in considerazione del rilevantissimo interesse della materia, restino ben vigili la comunità scientifica e anche le associazioni ambientaliste, sia all’atto della formazione della norma che nella sua materiale esecuzione.

SEMPLIFICAZIONI, LA NORMA CONTESTATA

Atto Senato n. 3194, articolo 44 : Semplificazioni in materia di interventi di lieve entità

1. Con regolamento da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, d’intesa con la Conferenza unificata, salvo quanto previsto dall’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono dettate disposizioni modificative e integrative al regolamento di cui all’articolo 146, comma 9, quarto periodo, del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, al fine di rideterminare e ampliare le ipotesi di interventi di lieve entità, nonché allo scopo di operare ulteriori semplificazioni procedimentali, ferme, comunque, le esclusioni di cui agli articoli 19, comma 1, e 20, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

2. All’articolo 181, comma 1-ter, primo periodo, del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le parole: «la disposizione di cui al comma 1 non si applica» sono sostituite dalle seguenti: «non si applicano le sanzioni di cui ai commi 1 e 1-bis, lettera a)».

*Atto Senato n. 3194

Articolo 44 : Semplificazioni in materia di interventi di lieve entità

1. Con regolamento da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, d’intesa con la Conferenza unificata, salvo quanto previsto dall’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono dettate disposizioni modificative e integrative al regolamento di cui all’articolo 146, comma 9, quarto periodo, del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, al fine di rideterminare e ampliare le ipotesi di interventi di lieve entità, nonché allo scopo di operare ulteriori semplificazioni procedimentali, ferme, comunque, le esclusioni di cui agli articoli 19, comma 1, e 20, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

2. All’articolo 181, comma 1-ter, primo periodo, del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le parole: «la disposizione di cui al comma 1 non si applica» sono sostituite dalle seguenti: «non si applicano le sanzioni di cui ai commi 1 e 1-bis, lettera a)».

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