Il titolo è rassicurante: “Semplificazioni in materia di interventi di lieve entità”. Ma l’articolo 44 del nuovo decreto legge (semplificazioni e sviluppo), che sarà discusso nuovamente da mercoledì prossimo al Senato, nasconde scappatoie per delitti ambientali: una sorta di condono mascherato che non sembra affatto di lieve entità. Già passato alla Camera indenne, l’articolo 44 – sufficientemente fumoso da sembrare, a prima vista, del tutto innocuo – dovrebbe rendere più semplici gli adempimenti riparatori qualora sia stato commesso un abuso edilizio in aree di particolare valore paesaggistico e su beni di importante valore storico culturale. Ma più che semplificare, l’articolo apre la strada a nuovi abusi che saranno puniti meno severamente
Le modifiche introdotte si riferiscono a una legge dello Stato – innovativa in materia ambientale – che nel 2004 fu firmata dall’allora ministro per i Beni culturali Giuliano Urbani e nella quale il legislatore aveva definito assolutamente inestinguibili e insanabili tutta una serie di abusi che violavano le leggi di tutela del paesaggio, anche urbano, e dei beni culturali di primaria importanza pubblica. In sostanza, se spostare una finestra può adesso costare solo un’ammenda e il piccolo abusivo se la può cavare con una sanzione amministrativa, se mette mano a modifiche non autorizzate di un edificio tutelato per il suo valore culturale – modifica ad esempio la merlatura di un castello – rischia sino a quattro anni di carcere. Che ora potrebbero sparire, se non in casi di estrema gravità.
Di fatto, se un bravo avvocato vi aiuta decifrare la gimcana tra commi, regolamenti e riferimenti giuridici, l’articolo depenalizza tutta una serie di reati che fino ad ora la legge sanzionava anche con il carcere senza la condizionale. “Delitti ambientali” che potrebbero diventare semplici abusi da sanzionare. Il problema non è tanto se si sposta una finestra o si cambia il caminetto di casa propria, ma se si mette mano con operazioni speculative su un castello, un edificio storico, un paesaggio (in molti casi sono vincolate anche le piante di alto fusto). Quel che molti temono è che adesso, con la modifica del Codice urbani, sarà meno rischioso compiere abusi edilizi gravi su beni tutelati e quindi in qualche maniera collettivi anche se, ovviamente, l’ultima parola spetta alle interpretazioni dei tecnici comunali, delle Soprintendenze e, infine, dei magistrati. Non è che la nuova normativa faccia carta straccia della vecchia legge. Ma l’articolino inserito nel decreto “lenzuolo” delle semplificazioni (che dopo il Senato tornerà alla Camera) apre la porta a una nuova stagione di abusi: possibili ecomostri sanzionabili primi col carcere, adesso riparabili col portamonete.
Il mondo degli ambientalisti italiani, ma anche i magistrati che si occupano di tutela ambientale, temono non tanto un colpo di spugna sul passato, ma una nuova era di sfregi all’ambiente, al paesaggio, agli immobili di pregio del Belpaese.
Guido De Maio, presidente titolare della III sezione penale di Cassazione (qui l’intervista a De Maio) esprime la «preoccupazione di coloro che hanno a cuore le sorti del patrimonio artistico e culturale del nostro Paese». Rosalba Giugni, presidente di MareVivo e una delle prime ambientaliste italiane a essere venuta a conoscenza dell’articolo nascosto nelle pieghe del decreto, aggiunge carne al fuoco: «In un momento in cui i nostri Beni culturali e ambientali sono sotto attacco, un peggioramento della legge o un allentamento della maglia che tiene a bada gli abusi viene visto dal mondo ambientalista con grande timore. Ci auguriamo che ci sia un grande dibattito parlamentare e ci auguriamo un’attenzione particolare da chi ama il nostro maggior gioiello e il nostro maggior bene primario. I paesaggi, i centri storici, le coste e la natura».
Fortunatamente anche qualche parlamentare ci ha fatto caso. Anzi, per la verità uno soltanto in maniera orizzontale. Il senatore dell’Idv Francesco Pardi, che ha presentato, in Commissione Affari costituzionali, un emendamento che chiede la soppressione dell’intero articolo. In cui, secondo il parlamentare, ci sarebbe anche un’eccezione di congruità giuridica della norma che di fatto viola lo spirito del cosiddetto “Codice Urbani” (Codice dei beni culturali e del paesaggio), la legge che ormai quasi dieci anni fa modificò la legislazione sugli abusi rendendola più specifica e nettamente punitiva. Un passo indietro dunque rispetto a quella che allora apparve come invece come un primo deciso passo avanti a tutela del paesaggio in senso lato.
In buona sostanza si tratta di una modifica di alcune parti dell’articolo 181 che prevede ora due distinte ipotesi di reato: la prima (comma 1) è semplicemente una contravvenzione, punita con l’arresto fino a due anni (quindi coperto dalla condizionale) e un’ammenda; l’altra (comma 1-bis), nella quale si sottolinea la gravità dell’abuso su beni vincolati di particolare interesse pubblico (evidentemente non quello di spostare una porta), configura l’azione come un delitto e lo punisce con la reclusione da uno a quattro anni. La gravità riguarda infatti lavori abusivi in aree vincolate o su beni dichiarati di notevole interesse pubblico e che quindi necessitano di maggiori tutele. A tal punto che, secondo la legge attuale, il reato non si estingue nemmeno quando il trasgressore ripristina spontaneamente la situazione precedente all’abuso (abbattendo o risistemando le cose come erano prima).
In attesa che in parlamento si discuta del caso, viene da chiedersi per quale motivo il ministero di Beni culturali, che ha introdotto la modifica nel “lenzuolo” delle semplificazioni, abbia deciso la controversa innovazione. Necessità di cassa? O semplicemente il primo scivolone del professor Lorenzo Ornaghi?