Il Tribunale europeo ha bocciato l’argomento della low cost secondo cui la cessione, essendo stata subordinata alla condizione della nazionalità dell’acquirente, aveva implicato una diminuzione del prezzo
Per quanto riguarda la decisione sulla vendita dei beni, nella sua sentenza il Tribunale precisa che la Commissione era competente ad adottare una decisione di autorizzazione, avendo maturato il convincimento che la vendita sarebbe stata realizzata al prezzo di mercato. Pertanto risultano respinti gli argomenti della Ryanair secondo cui la Commissione avrebbe effettuato un esame insufficiente o incompleto in occasione della fase di esame preliminare e avrebbe dovuto avviare un procedimento d’indagine formale in merito alla vendita dei beni, al fine di verificare l’eventuale esistenza di opzioni diverse da tale vendita.
Il Tribunale respinge anche l’argomento della Ryanair secondo cui la vendita, essendo stata implicitamente subordinata alla condizione della nazionalità (italiana) dell’acquirente, aveva implicato una diminuzione del prezzo. Esso ritiene, al contrario, che la Commissione abbia verificato che l’invito a manifestare interesse non conteneva alcuna clausola discriminatoria fondata sulla nazionalità degli offerenti e che tale invito aveva costituito l’oggetto di larga pubblicità a livello sia nazionale che internazionale. Infine, il Tribunale conferma che la Commissione ha correttamente ritenuto che non esistesse alcuna continuità economica tra Alitalia e la Cai e che quest’ultima non avesse beneficiato di alcun vantaggio, dal momento che erano state adottate tutte le misure affinchè la cessione avvenisse ad un prezzo non inferiore a quello di mercato.
Per quanto riguarda l’esito dell’esame della decisione sul prestito, il Tribunale ritiene che la Ryanair, pur avendo svolto un ruolo attivo nella procedura di adozione di tale decisione, non abbia dimostrato che il fatto di ordinare il recupero dell’aiuto presso Alitalia (e non presso la Cai) avesse pregiudicato in modo sostanziale la sua posizione concorrenziale. Ne consegue – conclude il Tribunale – che la Ryanair non ha dimostrato di essere individualmente riguardata da tale decisione.