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La Consulta censura la norma Salvabanche

La Corte Costituzionale, Presidente Quaranta, Rel. Criscuolo, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 2, comma 61, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, con cui uno dei soliti Governi filobancari, decideva di cancellare con un “colpo di spugna” gli effetti della sentenza n. 24418, emessa dalle Sezioni Unite di Cassazione il 2 dicembre 2010, sull’anatocismo (capitalizzazione trimestrale dell’interesse), che riconosceva al correntista debitore il diritto di recupero, dalla data di inizio del rapporto e sino alla chiusura, di tutti gli indebiti pagamenti ricevuti dalla banca con gli addebiti trimestrali di illecite competenze, ciò a conferma di un inossidabile indirizzo della Suprema Corte. La Consulta sostanzialmente censura la norma “Salvabanche 3” perché, innanzi tutto, viola l’art. 3 Cost., perché facendo retroagire la disciplina in esso prevista, non rispetta i principi generali di eguaglianza e ragionevolezza (sentenza n. 209 del 2010).

L’efficacia retroattiva della deroga rende asimmetrico il rapporto contrattuale di conto corrente perché, retrodatando il decorso del termine di prescrizione, finisce per ridurre irragionevolmente l’arco temporale disponibile per l’esercizio dei diritti nascenti dal rapporto stesso, in particolare pregiudicando la posizione giuridica dei correntisti che, nel contesto giuridico anteriore all’entrata in vigore della norma denunziata, abbiano avviato azioni dirette a ripetere somme ai medesimi illegittimamente addebitate.

Inoltre, afferma la Consulta, nel caso in esame non è dato ravvisare quali sarebbero i motivi imperativi d’interesse generale, idonei a giustificare l’effetto retroattivo.

Ne segue che risulta violato anche il parametro costituito dall’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 6 della Convenzione europea, come interpretato dalla Corte di Strasburgo.

Acquista, dunque, maggiore vigore la Sentenza n. 24418 delle S.U. relativamente alla quale la Consulta ribadisce:

Con la citata sentenza n. 24418 del 2010 (affidata alle sezioni unite per la particolare importanza delle questioni sollevate: art. 374, secondo comma, cod. proc. civ.) la Corte di cassazione, con riguardo alla fattispecie al suo esame (contratto di apertura di credito bancario in conto corrente), ha tenuto ferma la conclusione alla quale la precedente giurisprudenza di legittimità era pervenuta ed ha affermato, quindi, il seguente principio di diritto: «Se, dopo la conclusione di un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, il correntista agisce per far dichiarare la nullità della clausola che prevede la corresponsione di interessi anatocistici e per la ripetizione di quanto pagato indebitamente a questo titolo, il termine di prescrizione decennale cui tale azione di ripetizione è soggetta decorre, qualora i versamenti eseguiti dal correntista in pendenza del rapporto abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, dalla data in cui è stato estinto il saldo di chiusura del conto in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati».

Ovviamente il secondario parametro della prescrizione dei pagamenti extrafido è estremamente residuale in quanto il limite del fido va riscontrato non sugli erronei saldi derivanti dai c/c “autoprodotti” dalla stessa banca, ma dai saldi ricalcolati derivanti dalle Consulenze Tecniche effettuate nei Tribunali, con le quali si epurano le varie annotazioni derivanti da applicazione di clausole nulle e si evidenziano i veri saldi contabili, prima di verificare quali pagamenti possano essere definiti solutori.

Va poi segnalato come la quasi totalità dei Giudici abbiano respinto le eccezioni di prescrizione che il ceto bancario ha sollevato del tutto intempestivamente nei vari giudizi ultradatati (cfr. www.studiotanza.it): mai le banche, prima della pubblicazione della sentenza n. 24418 del 2 dicembre 2010, hanno mai sollevato la prescrizione delle operazioni effettuate extrafido, mai hanno indicato quali siano dette operazioni e spesso non hanno neppure prodotto gli e/c.

Il ceto bancario potrà utilizzare il parametro della prescrizione extrafido solo nei casi in cui lo abbia specificatamente e tempestivamente eccepito.

Ho difeso i correntisti sia dinanzi alle S.U. ed ora dinanzi alla Consulta e sono contento che almeno una cosa in Italia ancora funziona: la Giustizia.