Politica

Riforme, testo ddl: diminuirà il numero dei parlamentari e ci sarà la sfiducia costruttiva

Pd, Pdl e Terzo Polo hanno raggiunto l'accordo sulla proposta di revisione di alcune norme della Costituzione: si passerà da 945 a 762 tra senatori e deputati, che potranno essere eletti a 35 e 21 anni. Tra le altre novità, la possibilità da parte del premier di revocare i ministri

Da 945 a 762, quindi 183 in meno. Tanti dovrebbero essere i componenti del Parlamento italiano secondo l’accordo trovato oggi tra Partito democratico, Popolo delle Libertà e Terzo Polo sul disegno di legge di riforma costituzionale. I deputati saranno 508 (al momento sono 630), mentre i senatori 254 (oggi 315). Si abbasserà anche l’età di eleggibilità: basteranno 21 anni per la Camera, 35 per Palazzo Madama (oggi sono necessari 25 e 40 anni). “Il numero dei deputati è di 508, otto dei quali eletti nella circoscrizione Estero. Il numero dei senatori elettivi è di 254, quattro dei quali eletti nella circoscrizione Estero“: è quanto si legge in una nota congiunta dei partiti di maggioranza, che hanno comunicato di aver “raggiunto l’accordo sulla proposta di revisione di alcune norme della Costituzione, ultimando e rendendo ufficiale la bozza sulla quale hanno lavorato negli ultimi mesi. Nella giornata di oggi – si legge ancora – consegneranno il testo ai rispettivi gruppi parlamentari, i quali hanno già dichiarato la loro disponibilità a valutarlo in tempi rapidi per dare immediatamente il via all’iter parlamentare, che partirà dal Senato“.

L’orientamento della maggioranza, quindi, è quello di presentare un emendamento soppressivo ed interamente sostitutivo ai disegni di legge già incardinati in Senato davanti alla commissione Affari costituzionali. L’emendamento sarà presumibilmente firmato dai capigruppo Pdl, Pd e Terzo Polo. Intanto, il presidente della prima commissione di Palazzo Madama, Carlo Vizzini ha annunciato che l’organismo ha “deliberato, su mia proposta, che, in qualità di relatore del provvedimento, prenderò contatti con tutti i gruppi parlamentari per raccogliere le loro osservazioni ed alla luce anche dei provvedimenti incardinati presenterò un testo base”. Sui tempi di approvazione, invece, Vizzini ha aggiunto che “lo faremo nel tempo giusto e necesario con lavori a ritmi serrati per far entrare la riforma in vigore già dalla prossima legislatura“.

La riforma, inoltre, introduce anche il cosiddetto ‘bicameralismo eventuale‘: sarà la Camera ad occuparsi delle materie di ‘esclusiva competenza dello Stato’, mentre palazzo Madama sarà competente per le materie di ‘potestà legislativa concorrente’. La bozza prevede anche un rafforzamento del ruolo dell’esecutivo: il Governo, ad esempio, potrà chiedere che un disegno di legge sia inserito con priorità all’ordine del giorno della Camera, che a sua volta dovrà rispettare termini stabiliti per l’esame e per l’approvazione. Non solo il capo del governo potrà proporre al Presidente della Repubblica la nomina e la revoca dei ministri e chiedere al capo dello Stato lo scioglimento delle Camere, a meno che le Camere stesse, entro 15 giorni, non approvino la mozione di sfiducia costruttiva. Quest’ultimo istituto – stabilisce la bozza messa a punto dai tecnici di Pd, Pdl e Terzo Polo – deve essere sottoscritta da almeno un terzo dei componenti di ciascuna Camera, contenere l’indicazione del nuovo premier e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione. La sfiducia costruttiva dovrà essere approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera.

”I disegni di legge sono presentati al Presidente di una delle Camere”: è quanto recita il primo comma dell’articolo 72 della Costituzione, come è stato modificato dalla bozza definitiva di riforma che introduce il principio del “bicameralismo eventuale e non più obbligatorio”. I disegni di legge riguardanti prevalentemente le materie di legislazione esclusiva dello Stato sono assegnati alla Camera, mentre vanno al Senato quelli di competenza concorrente tra Stato e Regione. ”Il Governo può chiedere che un disegno di legge sia iscritto con priorità all’ordine del giorno della Camera che deve esaminarlo e che sia votato entro un termine determinato secondo le modalità e con i limiti stabiliti dai regolamenti. Può altresì chiedere che, decorso tale termine, il testo proposto o condiviso dal Governo sia approvato articolo per articolo, senza emendamenti, e con votazione finale”.