A Torino la Fiom ha perso i ricorsi contro la Fiat. Accoglierli avrebbe voluto dire riscrivere l’articolo dello Statuto dei lavoratori sulla rappresentanza sindacale. Lo afferma il giudice Fabrizio Aprile della sezione lavoro del Tribunale di Torino nella sentenza depositata oggi. Il magistrato ha stabilito che le rappresentanze sindacali aziendali (Rsa) possono essere nominate solo dalle sigle che hanno sottoscritto l’accordo aziendale di primo livello nello scorso dicembre all’Unione industriale di Torino, un accordo criticato e non firmato dalla sigla dei metalmeccanici della Cgil. Per questa ragione ha respinto i ventotto ricorsi della Fiom contro quindici società di Fiat Group e Fiat Industrial, accorpati in un unico procedimento nell’udienza di mercoledì.
Il sindacato delle tute blu aveva fatto causa appoggiandosi sull’articolo 19 dello Statuto dei lavoratori sulla costituzione delle Rsa. In base a questa norma le rappresentanze “possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva, nell’ambito delle associazioni aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale (Cgil, Cisl e Uil, ndr)” oppure per iniziativa “delle associazioni sindacali, non affiliate alle predette confederazioni, che siano firmatarie di contratti collettivi nazionali o provinciali di lavoro applicati nell’unità produttiva”. Per il pool degli avvocati della Fiom (Pier Giovanni Alleva, Elena Poli, Enzo Martino, Silvia Ingegneri e Valentina Pini) in base allo Statuto dei lavoratori la Fiom avrebbe il diritto alla nomina di rappresentanze sindacali anche senza aver controfirmato il contratto aziendale del 13 dicembre scorso, e per questo motivo la Fiat è stata denunciata anche per attività antisindacale.
Tuttavia per il giudice Aprile accettare l’interpretazione della Fiom significa “non interpretare l’articolo 19 dello statuto dei lavoratori ma riscriverlo; e questo non è consentito al giudice”. Poi, ha aggiunto nelle motivazioni, “l’articolo 19 dello Statuto dei lavoratori dopo la ‘manipolazione’ seguita al referendum popolare dell’11 giugno 1995, riconosce il diritto di costituire Rsa alle organizzazioni sindacali ‘che siano firmatarie di contratti collettivi di lavoro applicati nell’unità produttiva’. La parola ‘firmatario’ senza ulteriore aggettivazione o dubbie sfumature semantiche si riferisce esattamente a colui che appone la propria firma su un documento e che, in tal modo, vi aderisce facendolo proprio”.
Per il Lingotto si tratta di una decisione “inequivocabile”, che riconosce “la correttezza del comportamento tenuto dall’azienda”. La nota del portavoce precisa che “secondo il Tribunale di Torino l’articolo 19 non presenta alcun sospetto di incostituzionalità, come risulta dalle numerose pronunce della Corte Costituzionale. Viene così confermato che la norma è assolutamente chiara e precisa: la legittimazione e l’attribuzione dei diritti sindacali si applica unicamente ai firmatari degli accordi aziendali. Ogni altra interpretazione non rispetta la lettera e lo spirito della legge”.
Nonostante ciò, nelle ultime settimane le letture dei giudici di tutta Italia sono spesso opposte. A Bologna le rsu della Fiom sono rientrate in fabbrica alla Magneti Marelli (gruppo Fiat) dopo la condanna per condotta antisindacale a fine marzo. Stessa condanna alla Magneti Marelli ieri a Napoli. Invece a Milano il 3 aprile e ieri a Lecce i giudici hanno respinto i ricorsi della Fiom rispettivamente contro Sirio (società che gestisce la sicurezza industriale del Lingotto) e contro la Cnh Italia del gruppo Fiat Industrial. “Come ha fatto notare la stessa Fiat, ci sono sentenze e pareri diversi dei giudici”, ha notato il responsabile auto della Fiom, il torinese Giorgio Airaudo, annunciando il ricorso. Proprio ieri un’altra nota dell’azienda automobilistica affermava che le sentenze di Lecce e Napoli “danno interpretazioni diametralmente opposte di una norma di legge inequivocabilmente chiara come l’articolo 19”. Le pronunce “sono un’ulteriore conferma che la Fiat sta operando in un contesto che non assicura certezze giuridiche indispensabili per lo svolgimento delle proprie attività”. Una situazione più chiara si potrà avere solo alla conclusione dei procedimenti nati dai sessantuno ricorsi presentati dalla Fiom.