Partono gli incentivi per agevolare il ritorno dei cervelli in Italia. E’ l’Agenzia per le Entrate a indicarne come beneficiari i cittadini Ue “che hanno maturato esperienze culturali e professionali all’estero e che scelgono di tornare nel nostro Paese”. Le norme sono contenute in più decreti e l’ente sotto i riflettori da mesi per i blitz anti evasori e per gli episodi di cronaca, ne chiarisce contenuti, tempi e procedure, chiarendo che per il fisco anche co.co.co e borsisti sono assunti. Previste da un decreto, trasformato in legge nel 2010, le norme originarie erano state modificate dall’ultimo decreto Milleproroghe di fine 2011. Per l’attuazione serviva però la circolare attuativa diffusa oggi
La norma prevede che hanno diritto agli incentivi i cittadini dell’Unione europea, nati dopo il 1° gennaio 1969, che sono assunti o avviano un’attività d’impresa o di lavoro autonomo in Italia trasferendovi il proprio domicilio, nonchè la propria residenza entro tre mesi dall’assunzione o dall’avvio dell’attività. Le agevolazioni decorrono dal 28 gennaio 2011, ossia dalla data da cui è in vigore la relativa norma. La circolare, infatti, precisa che il 20 gennaio 2009, ossia il giorno in cui è stato presentato il disegno di legge relativo agli incentivi, è la data a partire dalla quale conta l’assunzione o l’avvio dell’attività in Italia. Il documento di prassi spiega che il termine assunzione “assorbe” non solo le attività di lavoro dipendente, ma anche quelle che producono redditi assimilati agli occhi del Fisco. Ciò significa, ad esempio, che l’agevolazione ricade anche sui redditi di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto, così come sulle somme ricevute a titolo di borse di studio. Non solo. L’attività in Italia è agevolata anche se “slegata” da quella estera. La circolare, infatti, spiega che la mansione svolta nel nostro Paese trova l’agevolazione anche se non è attinente all’attività di studio o lavoro svolta all’estero. Possono accedere al beneficio i lavoratori che hanno trasferito residenza e domicilio in Italia anche prima dell’assunzione o dell’avvio dell’attività, purché il trasferimento sia funzionale ad essa, ossia, come spiega la circolare, avvenga nei tre mesi che ne precedono l’inizio.