Il braccio di ferro davanti al Tar del Lazio alla fine l’ha vinto Fastweb. La convenzione tra Ministero dell’Interno e Telecom per il super appalto per telefonia fissa e mobile, trasmissione dati, videosorveglianza, 113 e braccialetti elettronici è stata annullata. I giudici amministrativi hanno accolto il ricorso, rendendo così inefficace un accordo da 500 milioni di euro.
Fastweb aveva chiesto una sospensiva già ad aprile. La base del ricorso risiede in una legge europea, secondo i legali di Fastweb: un servizio di questi dimensioni che, affidato da un ente pubblico, deve essere assegnato con una gara. Per giunta, visto che i servizi sono diversificati, solitamente in questi casi si assegnano con dei lotti. Invece no. Telecom si è aggiudicato l’appalto. Secondo gli avvocati del Viminale giustamente perché la stessa legge europea prevede anche alcuni casi con relative deroghe. Di questo parere non è stata il collegio giudicante del Tar.
Il collegio giudicante dichiara la convenzione tra ministero dell’Interno e Telecom “inefficace” dal 31 dicembre 2013 (per “non interrompere i delicati servizi oggetto di affidamento e di prevedere tempi adeguati per garantire una eventuale migrazione degli stessi ad altro fornitore”). In particolare, nelle motivazioni della sentenza, il Tar sottolinea, oltre ad alcuni vizi di procedura, “l’interesse della Società ricorrente a partecipare ad una selezione tesa all’affidamento dei servizi oggetto della procedura contestata”, ma anche nell’interesse “dell’Amministrazione ad individuare il miglior contraente possibile al quale affidare tali servizi“.
Neanche la particolare delicatezza dei servizi, la necessaria continuità dei servizi, ma anche l’eventuale modifica e riconfigurazione dei sistemi bastano a giustificare il procedimento “al buio”, affidato direttamente a Telecom, senza possibilità di altri operatori di intervenire nell’assegnazione del servizio. Non sono requisiti questi, secondo i magistrati, perché non valgano le condizioni fissate dalla legge. Sono punti che “non integrano quelle specifiche ‘ragioni tecniche’ che inducono a ritenere che vi fosse un solo operatore economico (nella specie, Telecom Italia) in grado di garantire l’esecuzione dei servizi indicati” scrive il Tar.
In ogni caso il Ministero non ha neanche giustificato le eventuali ragioni tecniche nei due avvisi pubblicati nel dicembre 2011 sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea: “Esse potrebbero comprendere, ad esempio, l’impossibilità rigorosamente tecnica che un candidato diverso dall’operatore economico selezionato consegua gli scopi richiesti o la necessità di utilizzare conoscenze, strumenti o mezzi specifici di cui solo un unico operatore dispone. Si può trattare, ad esempio, di modifiche o riconfigurazioni di materiale particolarmente complesso”. Ma il Viminale non le ha specificate.
L’ultimo rilievo dei giudici riguarda “la cronologia dei fatti che hanno caratterizzato la vicenda oggetto di causa inducono a ritenere fondato anche il vizio di eccesso di potere dedotto da Fastweb”. Tra l’altro il ministero dell’Interno lo stesso giorno (il 15 dicembre 2011) in cui ha ricevuto la nota con la quale Telecom Italia ha “rammentato l’imminente scadenza (il 31.12.2011) dei rapporti in essere, ha adottato la ‘Determinazione per l’individuazione di Telecom Italia s.p.a. quale partner tecnologico e fornitore'”