La richiesta è subordinata, come dice l'articolo 3 del decreto, all'inagibilità della casa, dello studio professionale o dell'azienda, verificata dall'autorità comunale. Ma già è confermato che il criterio di "agibilità sismica" è ancora da qualificare per legge. Il tutto per un iter burocratico di circa 40 giorni. E la scadenza ufficiale è il 18 giugno
I tecnici dell’esecutivo ci avevano lasciato con il provvedimento che richiedeva l’agibilità sismica per gli edifici danneggiati, condicio sine qua non non è possibile riprendere l’attività produttiva. A parte l’ulteriore onere delle spese di adattamento degli stabilimenti – con relative tempistiche – che ricade sui proprietari e l’oscuro concetto di “agibilità sismica” ancora tutto da chiarire (anzi, proprio non esiste), ora entra in gioco un altro fattore ostativo.
Ma andiamo con ordine. Del problema causato dal criterio di agibilità sismica, dopo la piccola inchiesta del Fatto Quotidiano.it, se ne sono occupati anche i parlamentari emiliani Alberto Balboni e Filippo Berselli (Pdl) in una interrogazione al senato e il consigliere regionale del Pdl Fabio Filippi. Quest’ultimo ha avuto anche l’occasione di un faccia a faccia con Gabrielli.
Il capo della protezione civile lo avrebbe informato di essere a conoscenza del problema, “riferendo – riporta lo stesso Filippi – che attraverso l’approvazione del decreto esplicativo verranno esemplificati e chiariti i punti deboli dell’ordinanza”. Sempre con l’obiettivo ben nitido “di svolgere le verifiche nel minor tempo possibile, velocizzando i procedimenti amministrativi per consentire una rapida ripresa delle attività produttive”.
Ed eccoci al decreto esplicativo (decreto del Ministero dell’Economia del 1 giugno, pubblicato ieri mattina – 7 giugno 2012 – in Gazzetta Ufficiale). Il provvedimento stabilisce i criteri per la sospensione fino al 30 settembre dei termini per l’adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti colpiti dal sisma del 20 maggio 2012. Ne possono giovare le province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo.
Il problema arriva all’articolo 3, dove si prevede che per le città di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo la sospensione è subordinata alla richiesta del contribuente che dichiari l’inagibilità della casa di abitazione, dello studio professionale o dell’azienda, verificata dall’autorità comunale. L’autorità comunale poi trasmetterà copia dell’atto di verificazione all’Agenzia dell’Entrate territorialmente competente nei successivi 20 giorni. Da notare che per gli altri comuni è sufficiente il solo fatto della residenza per ottenere il beneficio della sospensione.
Già abbiamo visto la difficoltà di ottenere la dichiarazione di inagibilità. Ammesso che arrivi, i tempi non sono certo brevi. Viene poi, per i residenti delle città capoluogo, il passaggio dalla commissione Aedes e quindi i 20 giorni di decantazione presso l’agenzia delle entrate.
Il tutto dovrebbe avvenire entro il 18 giugno, data fissata per il pagamento della prima rata. Probabilmente verrà fissata una proroga di una ventina di giorni. Ma basterà? Nell’incertezza il Comune di Ferrara, ad esempio, si è fatto più realista del re e avverte di consegnare il relativo modulo entro il 9 luglio 2012. Il tutto, ovviamente, anche per chi dal 20 maggio vive in tenda o in roulotte…