L’occasione me l’ha fornita l’ennesimo incontro fra il Ministro Passera e una delegazione di imprenditori napoletani, fra cui il sottoscritto. Al momento dell’immancabile buffet ho dato una sbirciatina alle carte che aveva Passera sul tavolo e ho visto questa bozza di decreto legge. Non ho resistito alla tentazione e con il mio smartphone ho fotocopiato il testo. Lo riproduco qui per i lettori. A margine in corsivo aci sono le annotazioni a penna che erano di fianco al testo.
Decreto Taglia Italia. Bozza
Il Presidente della Repubblica
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni volte ad evitare che l’Italia sia coinvolta in una mancata sottoscrizione di titoli del debito pubblico, per l’impossibilità di tassare ulteriormente gli italiani e quindi aumentare le entrate fiscali volte a sostenere il rimborso di detti titoli di debito pubblico;
Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per introdurre una qualche forma di contenimento della spesa pubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella tarda notte del giugno 2012;
Su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell’Economia, e del Ministro della Funzione Pubblica
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1 Salari e stipendi della Pubblica Amministrazione per le qualifiche di Operaio, Impiegato o Quadro.
A far data dalla pubblicazione in G.U. del presente decreto legge gli stipendi dei dipendenti della Pubblica Amministrazione con la qualifica di Operaio, Impiegato o Quadro, di cui al CCNL del Pubblico Impiego, sono così decurtati:
Fino a € 38.000,00 lordi annui nessuna decurtazione.
Da € 38.001,00 fino a € 42.000 lordi annui una decurtazione del 30% sulla parte eccedente gli € 38.000,00
Da € 42.001,00 fino a € 48.000 lordi annui una decurtazione del 45% sulla parte eccedente gli € 42.000,00
Da € 48.001,00 fino a € 56.000 lordi annui una decurtazione del 60% sulla parte eccedente gli € 48.000,00
Da € 56.001,00 fino a € 68.000 lordi annui una decurtazione del 75% sulla parte eccedente gli € 56.000,00
Da 68.001,00 in poi la decurtazione sarà del 100 %, ovvero il massimo stipendio che la Pubblica Amministrazione pagherà ai propri dipendenti con contratto di Operaio, Impiegato o Quadro è di € 50.300,00 lordi annui (38+(42-38)*.7+(48-42)*.55+(56-48)*.40+(68-56)*.25)
Art. 2. Salari e stipendi della Pubblica Amministrazione per le qualifiche di Dirigente e per gli appartenenti a tutte le altre categorie del Pubblico Impiego .
Fino a € 42.000,00 lordi annui nessuna decurtazione.
Da € 42.001,00 fino a € 58.000 lordi annui una decurtazione del 30% sulla parte eccedente gli € 42.000,00
Da € 58.001,00 fino a €66.000 lordi annui una decurtazione del 45% sulla parte eccedente gli € 58.000,00
Da € 66.001,00 fino a € 78.000 lordi annui una decurtazione del 60% sulla parte eccedente gli € 66.000,00
Da 78.001,00 fino a € 90.000,00 lordi annui una decurtazione dell’80% sulla parte eccedente gli € 78.000,00
Da 90.001,00 n poi la decurtazione sarà del 100 %, ovvero il massimo stipendio che la Pubblica Amministrazione pagherà ai propri dipendenti con contratto di Dirigente o con altra qualifica all’interno della Pubblica Amministrazione è di € 64.800,00 lordi annui. (42+(58-42)*.7+(66-58)*.55+(78-66)*.40+(90-78)*.2; andassero nel privato se sono tanto bravi a farsi dare di più!).
Art 3. Esclusioni.
Nessuno è escluso.
Art. 4. Delle altre indennità.
La Pubblica Amministrazione non può erogare nessun altro tipo di indennità, a nessun titolo, a propri dipendenti, con qualsiasi qualifica. Decadono quindi con effetto immediato tutte le altre indennità accessorie alla voce stipendiale.
Art. 5. Del Contratto Collettivo.
Il presente Decreto vale solo per la parte economica del CCNL o dei singoli contratti in essere con la Pubblica Amministrazione, non deroga in alcun modo agli altri obblighi contrattuali. Qualora un dipendente della Pubblica Amministrazione dovesse manifestare disaccordo con il presente Decreto, la Pubblica Amministrazione ritiene che tale disaccordo sia espressione di una volontà rescissoria del Contratto stesso da parte del Dipendente e concede pertanto in via eccezionale la possibilita’ di rassegnare le dimissioni senza alcun preavviso.
Art. 6. Dei dirigenti delle società partecipate di diritto privato afferenti alla Pubblica Amministrazioni o agli Enti Locali, o altri Enti della Pubblica Amministrazione.
E’ fatto divieto espresso di erogare stipendi, salari, o qualsiasi altra forma di contributo economico ai Dirigenti, Amministratori, Consulenti delle società partecipate di diritto privato in cui il socio pubblico abbia la maggioranza, nella misura superiore di due (2)volte il compenso annuo previsto per la qualifica di Quadro Direttivo del relativo CCNL di settore.
Valgono anche le disposizioni dell’Articolo 5 del presente Decreto, ovvero sono espressamente escluse le possibilità di cumulo, anche all’interno della stessa famiglia.
Art. 7. Dell’autonomia impositiva degli Enti Territoriali.
Gli Enti Territoriali possono derogare a quanto disposto dal presente Decreto istituendo una apposita tassa, che sarà denominata “Tassa per il pagamento di maggiori stipendi ai dirigenti locali”, con obbligo di pubblicazione via Internet e tramite affissioni murali dei cognomi e dei relativi stipendi.
Art. 8. Del Federalismo Fiscale.
A far data dal 31 Dicembre 2012 le misure di cui al presente Decreto si attueranno su base locale con il criterio della “parità del Potere d’acquisto”, è dato preciso compito all’ISTAT di fornire un quadro provinciale del proprio paniere, tale paniere provinciale servirà al ricalcolo dei salari e stipendi, aggiustandoli percentualmente in base al valore Italia = 100. (vediamo che succede al Sud…)
Art. 9. Dell’utilizzo dei risparmi.
Tutti gli eventuali risparmi di spesa saranno utilizzati per ridurre la pressione fiscale, cominciando dalle tasse in misura fissa (bolli, accise, etc.), poi, eventualmente, diminuendo l’ IRAP e le aliquote IVA, infine andando a variare la tassazione IRE.
Art. 10. Degli ulteriori tagli.
Con il presente Decreto sono aboliti i seguenti fondi:
Fondo Unico per lo Spettacolo. ( la lirica non piace a nessuno nel Governo)
Fondo Unico per l’Editoria. (i giornali se li paghino gli editori)
Fondo per l’aiuto alle scuole private. (la Chiesa se ne farà una ragione. E poi hanno altro a cui pensare adesso)
Fondo per l’Autotrasporto. (abbassiamo le accise sulla benzina, che è meglio).
Fondo per il rimborso elettorale ai partiti. (qui chiudiamo, lo so, ma faremo finta di cedere su questo punto. Chi se li sente quei piangioni di ABC ?)
Art.11. Delle consulenze.
Le consulenze per la Pubblica Amministrazione sono abolite. Gli Uffici e/o Amministrazioni che non sono in grado di svolgere il loro compito per mancanza dei requisiti professionali saranno chiusi e il relativo personale licenziato.
N.B.
Ricordarmi di chiedere che fine fanno gli stipendi della mitica ASL di Vibo Valentia.
Ricontrollare i calcoli, se non basta passare al licenziamento per motivi economici.
di Marco Esposito