Perdono la loro battaglia due istituti di credito contro la Ue. Il regime italiano sul riallineamento fiscale nel settore bancario, istituito nel 2004, costituisce un aiuto di Stato illegittimo che deve essere restituito dagli istituti bancari. La Corte di giustizia europea con una sentenza ha bocciato un ricorso di Bnp Paribas e Banca Nazionale del Lavoro (Bnl). Il meccanismo di riallineamento fiscale, per la Corte, è un’operazione fiscale che consiste nell’adeguare il valore fiscale degli attivi al loro valore contabile e introduce il riconoscimento della plusvalenza fiscale risultante dal conferimento.
Nel 2008 la Commissione ha stabilito che i regimi di riallineamento fiscale istituiti nel 1990, nel 2000 e nel 2001 costituivano “misure fiscali generali” giustificate dalla logica del sistema e quindi non potevano essere qualificate come aiuti di Stato. Tuttavia, la Commissione ha inoltre rilevato che la legge finanziaria del 2004 non costituiva una “misura generale”, in quanto riservava dei vantaggi solo ad alcuni istituti di credito. Per questo, la Commissione “ha ritenuto che il regime applicabile al settore bancario implicasse un vantaggio selettivo che si ripercuoteva sul miglioramento della competitività di alcune imprese, non giustificato dalla natura del sistema fiscale italiano. Di conseguenza, questo regime costituiva un aiuto di Stato incompatibile con il mercato comune, illegittimamente attuato dall’Italia, e doveva essere quindi recuperato nei confronti delle banche beneficiarie”.
Nel 2010 il Tribunale ha respinto la domanda di annullamento della decisione della Commissione proposta dalla Bnp Paribas e dalla Bnl, che avevano ricevuto l’aiuto di Stato in questione. Le due banche hanno poi impugnato la decisione davanti alla Corte di giustizia, in particolare contestando al Tribunale “di non avere verificato se il regime fiscale controverso fosse, o meno, giustificato dalla natura e dall’economia generale del sistema fiscale italiano”. Nelle sue motivazioni, la Corte sottolinea tra l’altro che “la legge finanziaria del 2004 ha prorogato il regime solamente per le società beneficiarie dei conferimenti di attivi a seguito di operazioni realizzate nell’ambito della legge 218/1990” e ricorda che il governo italiano ha “riconosciuto che il regime procurava un vantaggio fiscale per gli istituti bancari, mentre le altre società non potevano più beneficiarne. Quindi, conclude la nota, la Corte ha stabilito che il regime fiscale previsto a favore degli istituti bancari “non era giustificato dalla logica del sistema fiscale italiano” e ha respinto così i ricorsi della Bnp Paribas e della Bnl. “
“Nessun onere aggiuntivo” ci sarà per Bnp Paribas. “Bnl, quando ancora non era nel gruppo Bnp Paribas, ha già restituito la somma – si legge in una nota – di cui hanno beneficiato. Bnp Paribas e Bnl avevano poi impugnato la sentenza del Tribunale che aveva respinto la domanda di annullamento della decisione comunitaria del 2008. Oggi la Corte Ue ha dato ragione alla Commissione”.