Il 31 maggio il Senato ha votato con una maggioranza di 231 su 271 presenti la cosiddetta Riforma Fornero, ben 49 pagine che scuotono il diritto del lavoro dell’ordinamento giuridico italiano e che presto andranno in discussione alla Camera per l’approvazione definitiva. Le buone intenzioni di cui si ammanta la mela che vogliono rifilarci non basta per nascondere la polpa mortale che contiene. Tanto per fare un esempio, per la prima volta dall’istituzione della Repubblica, un decreto parlamentare comprende la nozione di “flessibilità in uscita”: il licenziamento diventa obbiettivo di legge mentre per i precari non cambia nulla, o di certo nulla migliora.

Il decreto è tanto complesso che è impossibile trattarne i contenuti in un articolo. Tratteremo qui solo la prima delle 4 parti in cui si divide: Disposizioni generali, tipologie di contratti e tutele e flessibilità in uscita, Ammortizzatori sociali, Tutele in costanza di rapporto di lavoro, Ulteriori disposizioni in materia di lavoro.

Tempi determinati: eliminazione delle ragioni del termine: Il decreto elimina il requisito delle ragioni al contratto a termine. Il datore di lavoro non deve più giustificare il ricorso a un contratto a termine invece che a uno stabile. Lo stacco tra due contratti a termine viene ridotto da60 a 10 giorni e da90 a 20 giorni nei casi di contratti di durata superiore a 6 mesi. Il limite ultimo dei contratti a tempo determinato, che oggi è di 36 mesi, d’ora in poi comprenderà anche i periodi di lavoro interinale svolto per la stessa azienda. Una delle poche modifiche che vanno incontro ai precari, che però avranno molta difficoltà a farle valere davanti a un giudice.

Far West Interinale: L’interinale sarà consentito oltre ai limiti oggi esistenti: non sarà più limitato a motivi di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo e potrà essere applicato anche a minori di 25 e maggiori di 55 anni. I termini di impugnazione dei contratti passano da120 a 60 giorni. Se non fai causa entro due mesi perdi ogni diritto. Anche i risarcimenti verranno decurtati.

Instabilità a Progetto: I contratti a progetto non potranno prevedere retribuzioni inferiori a quelle minime previste dai contratti nazionali analoghi. Il datore può interrompere il contratto se sussistono “oggettivi profili di inidoneità professionale”. Le Partite Iva potranno essere riconosciute come contratti a progetto se, nello stesso anno solare, lavorano per almeno 8 mesi per la stessa azienda o se il corrispettivo vale più dell’80% del reddito complessivo del lavoratore. Oppure ancora se la partita Iva svolge il suo lavoro da una postazione fissa collocata all’interno dell’azienda (escluse le attività per le quali sono previsti ordini professionali, albi o elenchi pubblici: se sei iscritto a un albo la tua P.Iva non verrà riconosciuta come falsa anche se è falsa – facile immaginare che questa norma verrà impugnata).

Tirocini formativi: Ogni tirocinio formativo deve dar luogo a una congrua indennità anche a forfait.

Licenziamenti: Il diritto al reintegro con conseguente risarcimento del danno resta così com’è per i soli motivi discriminatori e per la tutela di maternità e paternità. Tutto il resto cambia, si riduce la discrezionalità del giudice nel decidere il reintegro per motivi economici quando non ricorrono gli estremi del giustificato motivo o della giusta causa addotti dal datore. La modifica non solo rende più difficile essere reintegrati, ma soprattutto riduce i costi della cause per le aziende abbassando i risarcimenti ai lavoratori. L’indennità comprenderà solo alcune voci dello stipendio rispetto a quelle precedentemente considerate, e sarà decurtata delle somme incassate dal lavoratore per altri lavori svolti in attesa della sentenza. In alcuni casi l’indennità massima da dare al lavoratore che rinuncia al reintegro è limitata alle 15 mensilità della retribuzione di fatto in altri a 24 mensilità.  La comunicazione del licenziamento deve già contenere i motivi che lo hanno causato mentre in precedenza era il lavoratore che poteva chiederli per iscritto all’impresa. Il decreto prevede il ricorso alla Commissione di Conciliazione costituita nella direzione provinciale del lavoro. Se la conciliazione dà esito positivo subentra l’Assicurazione Sociale Per l’Impiego (Aspi), cioè il nuovo sussidio di disoccupazione introdotto dal decreto, che può prevedere persino l’invio del lavoratore a un’agenzia interinale che si occuperà di trovargli un nuovo lavoro. Il licenziamento deve essere impugnato entro 6 mesi e non più 9. Nel decidere l’indennità risarcitoria il giudice deve tener conto del verbale di conciliazione.

Dallo Statuto alla Diligenza dei lavoratori: Al posto del reintegro il lavoratore può chiedere all’azienda una indennità pari a 15 mensilità. A tale cifra si deduce quanto guadagnato dal lavoratore per altra attività lavorativa trovata nel frattempo o quanto avrebbe potuto guadagnare se avesse cercato lavoro con diligenza. Il Giudice deve tenere conto delle iniziative per la ricerca di nuova occupazione, pena la possibile impugnazione da parte dell’impresa.

La riforma non è, come vorrebbero farci credere, una misura di emergenza necessaria a superare la crisi, ma l’esito di un meditato disegno, un vero e proprio programma che trova concordi culture, centri studi e rappresentanze politiche che hanno avuto modo di confrontarsi per anni in convegni, tavole rotonde e incontri. Non un decreto, ma un vero e proprio manifesto di pensiero votato trasversalmente. Non per caso le parole usate (misure per l’occupazione), i concetti (la liberalizzazione del mercato del lavoro) sono gli stessi che sin dal 1997 erano presenti nel Pacchetto Treu (noi lo chiamiamo Pacco Treu) che ha introdotto il lavoro interinale in Italia. Figuriamoci, lo stesso Tiziano Treu, ancora lui, è l’incaricato dal Pd come relatore del ddl Fornero in Senato.  Ma sui nomi di chi ha scritto e votato la riforma e sulle responsabilità di partiti e sindacati torneremo in un prossimo post…

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