A Marsala era l’enfant prodige, figlio di un ex assessore socialista, a 30 anni già deputato regionale nelle grazie di Pier Ferdinando Casini. Con il quale si vanta, in un’intercettazione, di essere stato a “braccetto un quarto d’ora” a discutere di candidature siciliane. Nel 2001 diventa assessore regionale, in quota Udc, nel governo di Totò Cuffaro. La sua carriera politica viene interrotta da un’inchiesta della Direzione distrettuale antimafia di Palermo. David Costa viene arrestato nel 2005 per concorso esterno in associazione mafiosa, sarebbe stato sostenuto dalle cosche di Marsala nella campagna elettorale del 2001.
La Corte d’appello di Palermo, nel 2010, conferma la prima assoluzione, ma nei giorni scorsi è arrivata la sentenza della Cassazione che ha annullato la decisione e rinviato il procedimento ad altra sezione della Corte d’appello di Palermo per un nuovo giudizio. Il processo di secondo grado si deve rifare. Costa si dice estraneo alle accuse e fiducioso nella giustizia. Nella sentenza della Cassazione, seconda sezione penale, presidente Antonio Esposito (consiglieri Enzo Iannelli, Antonio Manna, Geppino Rago) si scrive un’altra pagina importante nella definizione del reato di concorso esterno in associazione mafiosa, ma soprattutto si chiarisce il profilo politico di Costa e la sua ascesa nell’olimpo dell’Udc siciliano.
Sia in primo grado che in secondo risulta provata “la richiesta elettorale del Costa alla famiglia mafiosa di Marsala, l’effettivo procacciamento di voti da parte di diversi esponenti mafiosi della suddetta famiglia nonché una serie di condotte poste in essere dal Costa immediatamente dopo le elezioni a beneficio di soggetti vicini alla citata famiglia”. Secondo la Corte d’appello, però, la somma di questi elementi non prova l’accordo stipulato tra il politico e la cosca mafiosa. Insomma non è chiarito come si sarebbe esplicitato l’intervento del Costa in favore della cosca dopo le elezioni.
La Cassazione ripercorre così la fattispecie del 416 bis in concorso richiamando la sentenza Mannino, pronunciata dalla Corte a sezioni unite. In particolare chiarisce gli elementi cardine dello scambio politico mafioso, insomma quando è possibile integrare il concorso esterno. In primo luogo quando il politico chiede sostegno elettorale in cambio della promessa di svolgere il proprio ruolo al servizio del clan o facendo favori ricambiando così i voti ottenuti. In secondo luogo quando il politico, dopo le elezioni, offre un contributo che incide in modo effettivo sull’esistenza della mafia “essendone derivati vantaggi per la stessa o per le sue articolazioni interne”.
Torniamo al caso Costa. La Cassazione bacchetta i giudici di secondo grado. La ragione è semplice. I magistrati giudicanti, pur affermando l’esistenza dei due aspetti che configurano l’accordo tra il gruppo mafioso e il politico, mandano assolto Costa. “La sentenza di secondo grado – scrivono i giudici di Cassazione – ritiene provata la richiesta di sostegno elettorale formulata dal Costa alla famiglia marsalese”. A questo sarebbe seguito l’impegno di diversi esponenti della mafia locale, in particolare di Natale Bonafede, il capo della cosca, alla ricerca di voti per il futuro deputato regionale. “Vengono ritenute provate – continuano gli ermellini – una serie di condotte che l’imputato avrebbe posto in essere in epoca immediatamente successiva alla competizione elettorale a beneficio di soggetti vicini alla cosca”. Nonostante tutto, assolto.
La Cassazione definisce contraddittoria l’affermazione contenuta nella sentenza impugnata che riconosce provati i due aspetti dell’accordo bilaterale tra il gruppo mafioso ed il politico, ma “perviene alla conclusione, ingiustificata rispetto alle premesse poste, dell’inesistenza della prova in ordine al cosiddetto patto di scambio”. Una contraddizione ancor più evidente visto che sono stati acquisiti nuovi elementi sul conto del politico che provano la sua contiguità: “Elementi di prova che vengono ricollegati alle dichiarazioni rese da Laudicina Vincenzo (ex consigliere comunale, ndr) e Concetto Mariano ( pentito, ndr), in base alle quali viene considerato come un dato probatorio acquisito la circostanza che costa si era rivolto ad appartenenti alla famiglia mafiosa di Marsala per assicurasi un pacchetto di voti dietro il pagamento di un corrispettivo di denaro”.
Ma la corte d’appello trae una conclusione che la Cassazione ritiene approssimativa, visto che i giudici di secondo grado ridimensionano le condotte dell’imputato a “una logica personalistica nell’ambito di rapporti che avrebbero riguardato soltanto i singoli soggetti e non, invece, il sodalizio”. Da questo punto deve ripartire il nuovo processo di secondo grado per capire se Costa con le sue azioni ha favorito l’organizzazione nel suo insieme o meno. Per Costa inizia un nuovo processo d’appello per concorso esterno in associazione mafiosa, per la politica c’è ancora tempo. A meno che Casini non voglia bissare il caso Cuffaro, candidato ed eletto al Senato nel 2008 nonostante la condanna per favoreggiamento. Costa, a differenza dell’ex presidente della regione Sicilia, al momento è solo imputato.