Dopo la scadenza per il pagamento dell'acconto Irpef, è possibile regolarizzare la propria posizione con il fisco grazie allo strumento del "ravvedimento operoso". In questo modo sarà possibile pagare soltanto una "mini sanzione".
Per chi avesse dimenticato di pagare l’acconto Irpef 2012, entro il termine ultimo del 9 luglio, è possibile regolarizzare la propria posizione contributiva e mettersi a posto con il fisco senza pagare una sanzione eccessiva. Grazie al “ravvedimento operoso” è infatti possibile recuperare il ritardato pagamento Irpef con mini sanzioni e piccoli interessi in base all’ammontare dell’imposta originaria.
Nello specifico, se la regolarizzazione del pagamento dell’Irpef viene effettuata entro 30 giorni, la sazione è ridotta ad un decimo del minimo.
Ecco nel dettaglio quanto previsto dall’articolo 13 del Decreto legislativo del 18 dicembre 1997 n. 472.
1. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:
a) ad un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;
b) ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall’omissione o dall’errore;
c) ad un decimo del minimo di quella prevista per l’omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni ovvero a un decimo del minimo di quella prevista per l’omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.
2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonchè al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
3. Quando la liquidazione deve essere eseguita dall’ufficio, il ravvedimento si perfeziona con l’esecuzione dei pagamenti nel termine di sessanta giorni dalla notificazione dell’avviso di liquidazione.
4. (Comma abrogato)
5. Le singole leggi e atti aventi forza di legge possono stabilire, a integrazione di quanto previsto nel presente articolo, ulteriori circostanze che importino l’attenuazione della sanzione.