La Consulta ha stabilito l’illegittimità delle norme previste dalla manovra estiva dello scorso anno (98/2011) che prevedono l’estensione della stretta di bilancio per grandi Comuni, Province e Regioni anche dopo il 2014. La decisione, presa sui ricorsi presentati dalla regione Friuli Venezia Giulia e Sardegna, attua una precedente principio giurisprudenziale, in base al quale gli obiettivi di riequilibrio richiesti ad enti con propria autonomia non possano essere a tempo indeterminato. La stretta vale fino al 2014. Gli articoli contestati fissavano parametri restrittivi in termini di fabbisogno e indebitamento per tutti gli enti territoriali. Indicando gli obiettivi anche per il 2014 e oltre. La Corte, rifacendosi agli articoli del titolo V della Costituzione ha ricordato che possono “essere ritenute principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica le norme che si limitino a porre obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica, intesi nel senso di un transitorio contenimento complessivo, anche se non generale, della spesa corrente e non prevedano in modo esaustivo strumenti o modalità per il perseguimento dei suddetti obiettivi”.
“Si deve osservare che l’estensione a tempo indeterminato delle misure restrittive già previste nella precedente normativa – spiega la Corte – fa venir meno una delle due condizioni sopra indicate, quella della temporaneità delle restrizioni. Né si potrebbe dire che il carattere transitorio delle suddette misure sia desumibile dall’inciso iniziale del comma 4 dell’art. 20 (Fino all’entrata in vigore di un nuovo patto di stabilità interno), giacchè si tratta di formula priva di riferimenti temporali precisi, che consente il protrarsi sine die delle misure, le quali rimarrebbero così solo nominalmente temporanee. Al contempo, questa Corte non può stabilire a sua discrezione l’arco temporale di operatività delle norme in esame, così sostituendosi al legislatore. Si tratta, dunque, di dedurre dalla trama normativa censurata un termine finale che consenta di assicurare la natura transitoria delle misure previste e, allo stesso tempo, di non stravolgere gli equilibri della finanza pubblica, specie in relazione all’anno finanziario in corso”. Una lettura che, nel dispositivo, fa emergere la lettura che gli interventi debbano valere “sino all’anno 2014”, cioè fino alla stessa data prevista per altre misure restrittive.