Ora che il Quirinale (o l’Avvocatura dello Stato) le ha notificato in edicola, sulle pagine di Repubblica, le accuse di cui deve rispondere dinanzi alla Consulta, la Procura di Palermo può finalmente difendersi. Sempreché trovi un avvocato disposto a difenderla, mettendosi contro la Presidenza della Repubblica, il 90% del Parlamento e il 95% dei media. In teoria il ricorso di Napolitano per il conflitto di attribuzioni è segretissimo: il portavoce della Corte ci ha informati di non poterlo diffondere nemmeno ai pm di Palermo fino al 19 settembre, quando si deciderà sull’ammissibilità. Evidentemente una delle altre due istituzioni depositarie del sacro incunabolo – Colle o Avvocatura – l’ha passato sottobanco al quotidiano di Scalfari, che l’ha giustamente pubblicato.
Ora ci vorrebbe un monito del Quirinale o di Scalfari contro le fughe di notizie, il circuito mediatico-giudiziario, le violazioni del riserbo ecc., ma non arriverà visto che stavolta chi dovrebbe denunciare le distorsioni ne è l’autore. Meglio così: almeno conosciamo subito gli “elementi oggettivi di prova del non corretto uso del potere giurisdizionale”, cioè quali norme avrebbe violato la Procura di Palermo intercettando Mancino mentre parla col Presidente e non ingoiando subito il nastro. La risposta, a leggere le supercazzole pseudogiuridiche dell’Avvocatura pagata con i soldi di tutti, è disarmante: nessuna norma prevede ciò che Napolitano pretende. Quelle citate, infatti, c’entrano come i cavoli a merenda. L’art. 271 Cpp impone la distruzione di intercettazioni illegittime (e solo se non sono corpo di reato) o che coinvolgano un avvocato difensore o un prete confessore: qui sono legittime e non risulta che Napolitano sia avvocato o prete. L’art. 90 della Costituzione, con buona pace dell’Avvocatura e dei giuristi alla Pellegrino, non sancisce l’“immunità sostanziale e permanente del capo dello Stato”, ma solo l’irresponsabilità per gli atti compiuti “nell’esercizio delle sue funzioni” (per quelli fuori, è imputabile e intercettabile anche direttamente): e qui nessuno lo ritiene responsabile di nulla, tant’è che l’intercettato è Mancino.
Non è la prima volta che l’Avvocatura si copre di ridicolo per difendere i torti del potere. Nel 2007, chiamata a sostenere il governo B. alla Corte di Lussemburgo contro Europa7, copiò intere pagine della memoria Mediaset che magnificava la legge Gasparri: la Corte, naturalmente, le diede torto. Nel 2009, sempre per spalleggiare B., sostenne la costituzionalità del lodo Alfano perché, se condannato al processo Mills, B. avrebbe dovuto dimettersi, ergo era doveroso lasciare al governo un sospetto corruttore: la Consulta spazzò via anche quelle scemenze. Ora, siccome non c’è il due senza il tre, l’Avvocatura ci riprova per difendere le sragioni del Quirinale. I delitti dei pm sarebbero tre.
1) “Aver quantomeno registrato le intercettazioni in cui era indirettamente e casualmente coinvolto il presidente” (una barzelletta, visto che non sono i pm a registrare, ma le apparecchiature d’ascolto sulle utenze di Mancino, legittimamente attivate non dai pm, ma dal gip).
2) “Averle messe agli atti del processo” (balle: le hanno stralciate e segretate in quanto irrilevanti, in vista della loro distruzione, salvo parere contrario degli avvocati).
3) “Ipotizzare di svolgere l’udienza stralcio per ottenerne l’acquisizione o la distruzione” (proprio come dice l’art. 269 Cpp, in omaggio al principio costituzionale del contraddittorio fra le parti). Per l’angolo del buonumore, sentite quest’altra: “Le conversazioni cui partecipa il Presidente sono da considerarsi assolutamente vietate” (forse l’Avvocatura voleva dire “le intercettazioni”: se fossero vietate le conversazioni, dovrebbe prendersela col Presidente che conversa, non con chi lo ascolta). Ma, quando c’è di mezzo il nuovo Re Sole, il diritto diventa elastico come la pelle di certe parti del corpo: a volte si allunga, a volte si ritira.