Non è ancora in vigore, ma dicono che non dovremo aspettare molto.
Taglia di qua, aggiungi di là, modifica su, rimodifica giù, pare sia stato fatto un buon lavoro e con soddisfazione di molti.
Provate a leggere il testo del disegno di legge che “Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale” approvato il 19 settembre e indovinate chi potrebbe essere il più soddisfatto:
Il Senato della Repubblica, il 19 settembre 2012, ha approvato il seguente disegno di
legge d’iniziativa del Governo, già approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato, nuovamente modificato dalla Camera dei deputati, ulteriormente modificato dal
Senato e di nuovo modificato dalla Camera dei deputati:
Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio
d’Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento
e l’abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonché
norme di adeguamento dell’ordinamento interno
[…]
Capo II
DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO
DELL’ORDINAMENTO INTERNO
[…]
g) l’articolo 600-bis è sostituito dal seguente:
«Art. 600-bis. – (Prostituzione minorile). –
E’ punito con la reclusione da sei a dodici
anni e con la multa da euro 15.000 a euro
150.000 chiunque:
1) recluta o induce alla prostituzione
una persona di età inferiore agli anni diciotto;
2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza
o controlla la prostituzione di una persona
di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti
ne trae profitto.
Salvo che il fatto costituisca più grave
reato, chiunque compie atti sessuali con un
minore di età compresa tra i quattordici e i
diciotto anni, in cambio di un corrispettivo
in denaro o altra utilità, anche solo promessi,
è punito con la reclusione da uno a sei anni e
con la multa da euro 1.500 a euro 6.000»;
[…]
p) dopo l’articolo 602-ter, è inserito il
seguente:
«Art. 602-quater. – (Ignoranza dell’eta`
della persona offesa). – Quando i delitti previsti
dalla presente sezione sono commessi in
danno di un minore degli anni diciotto, il
colpevole non può invocare a propria scusa
l’ignoranza dell’età della persona offesa,
salvo che si tratti di ignoranza inevitabile»;
[…]
Nasce il sospetto che prossimamente saranno inevitabili lunghe e dotte discussioni di linguisti di opposte fazioni sull’etimologia, il significato, le implicazioni del termine “inevitabilità”.