Tra i tanti falsi di questo Paese ce n’è uno più grave di tutti poiché legittimato dalla giurisprudenza, la quale (ergo i tribunali composti da uomini e donne) ha stravolto la legge sull’affidamento condiviso (n. 54/06) che pretende una perfetta bigenitorialità, equa ed eguale per i genitori. La legge ha voluto correggere i gravi errori del passato secondo cui prevaleva un genitore (la madre) sull’altro (il padre), compromettendo il rapporto tra padre e figlio.
Se nonché, da ben 6 anni la legge 54/06, salvo eccezioni, viene applicata di fatto come nel passato, solo che l’ipocrisia ha inventato il genitore “collocatario” mai menzionato dalla legge, putacaso sempre o quasi individuato nella madre. La previgente disposizione statuiva che il giudice “dichiara a quale dei coniugi i figli sono affidati” e il nuovo art. 155 cod. civ. sancisce invece che “il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi” e come tale “rapporto equilibrato e continuativo” debba concretizzarsi, sancendo al secondo comma che il giudice deve valutare “prioritariamente” la possibilità che i figli minori restino affidati ad entrambi i genitori.
I tribunali invece affidano solo formalmente e congiuntamente i figli ai genitori, collocandoli poi dalla madre, sostanzialmente affidandoli a lei, comprimendo enormemente i rapporti del padre col figlio, gravandolo economicamente (creando il babbomat) e legittimando qualsiasi condotta della madre. Sussiste nei tribunali uno sconcertante sessismo che in barba a qualsivoglia “parità di trattamento” evocata dalle donne da decenni (e forse anche come concessione a tale pretesa), rilega i padri in un assordante recinto (qualche w.e. e taci; paga e taci; subisci e taci), incidendo su uno dei diritti umani fondamentali: quello della genitorialità.
L’assoluta eccezionalità dell’affidamento esclusivo è sancita dall’art. 155-bis cod. civ., posto che il giudice possa affidare i figli ad uno solo “quando ritenga con provvedimento motivato che l’affido all’altro (coniuge) sia contrario all’interesse del minore.” Talchè affidare di fatto la prole all’edulcorato collocatario rappresenta una gravissima compromissione del diritto del non collocatario. Ancor più grave e impudente è farlo con l’ipocrisia della nomea. E’ come sostenere che una mela continui a chiamarsi mela anche se abbia la polpa di una pera.
Tale costume viene aggravato dalla distorsione del mantenimento. Secondo l’art 155 cod. civ. “il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità” con un carattere di sussidiarietà. La priorità per il legislatore è dunque il mantenimento diretto. Anche in tal caso i tribunali applicano all’opposto la regola, ponendo a carico del padre un assegno, in una visione ottocentesca della donna dipinta come vestale, debole e piagata dalla separazione. Così peraltro offendendo l’immagine della donna nella società italiana, legittimata ad un uso parassitario della separazione. Con ciò peraltro alimentando i conflitti, posto che numerosi studi hanno dimostrato come sottraendo la querelle economica (la vera posta in gioco) tra i genitori, il conflitto si svuota e si stempera. E’ paradossale ma i tribunali alimentano i conflitti, invocando l’interesse del minore ma di fatto danneggiandolo.
La legge prevede che i figli spendano il proprio tempo e convivano con entrambi i genitori in eguale misura. Tale regola non viene mai applicata dai tribunali. La diversa regolamentazione, quella non paritaria dettata dai giudici, determina spesso, in caso di mancato o ritardato, pagamento dell’assegno, l’inizio di nuove cause e rancori.
Le corti hanno stravolto le regole dettate dal legislatore: la casa familiare va alla moglie, soprattutto se madre; l’assegno di mantenimento viene elargito con generosità e calcoli virtuali; l’affidamento condiviso diviene “esclusivo” (prescrivendo l’87% del tempo dei figli con la madre e solo il 13% con i padri); le posizioni parassitarie delle mogli/madri ignorate dai giudici, quelle dei mariti/padri caduti economicamente in disgrazia subito sanzionate; madri che cambiano residenza sottraendo il figlio e interrompendo la bigenitorialità sanzionate con un buffetto; abusi dei processi e querele diffamatorie a gogò delle donne, ignorate).
Gruppi di femministe vocianti invocano all’uopo temi dislessici quali la violenza sulle donne, la loro minor capacità reddituale etc. Ma che c’entra tutto ciò con lo stravolgimento di una legge? Devono i padri farsi carico del welfare o degli errori altrui? Siamo passati dalla misoginia denunciata alla misandria invocata.
Il 4 ottobre 2012 si svolgerà nel pomeriggio la seconda Manifestazione Nazionale, in Piazza del Pantheon de “La bigenitorialità salva le famiglie“, composta da numerose associazioni nelle quali sono presenti centinaia e migliaia di donne, anch’esse vittime di una giurisprudenza obbrobriosa. Che deve cambiare al più presto.