Dal mutuo per l’ex casa coniugale al mantenimento dei figli maggiorenni, sono tante le questioni per cui i genitori separati ricorrono in tribunale, coinvolgendo non di rado anche altri familiari, tra cui gli ex suoceri. Ecco alcune sentenze esemplari della Cassazione degli ultimi anni.

I nonni
I nonni non sono obbligati a versare l’assegno di mantenimento al nipote se il figlio è inadempiente: lo ha stabilito nel 2010 con la sentenza 20509 la prima sezione civile di Cassazione, respingendo la domanda di una mamma che chiedeva che fosse il suocero a pagare.

I suoceri, inoltre, possono richiedere indietro la casa che avevano dato in comodato al figlio e alla nuora, dopo la separazione di questi, anche se l’abitazione in questione è assegnata alla donna affidataria dei figli. Lo ha detto la terza sezione civile della Cassazione con la sentenza 15986 del 2010.

Il mutuo
L’assegno di mantenimento nei confronti dell’ex moglie può essere ridotto se chi lo versa paga anche l’intera rata del mutuo della casa in cui ella vive. Lo ha deciso la Corte d’appello di Roma con la sentenza 1533/2010.

Il mantenimento dei figli
Essere disoccupato o indigente non esonera dal versare almeno 170 euro al mese ai figli: lo dice la sentenza 2648 del 2010 del Tribunale di Bari. In ogni caso, l’inadempimento di 6 mesi su 21 non è stato ritenuto motivo sufficiente dalla Cassazione per condannare un uomo ad aver fatto mancare i mezzi di sussistenza al figli (sentenza 33319/2012).

Il genitore, invece, non è tenuto a versare un assegno ai figli maggiorenni se questi hanno avuto esperienze lavorative, seppure precarie o a tempo determinato, secondo la sentenza 23590 del 2010 della Corte di Cassazione.

Se però il figlio maggiorenne non è autosufficiente, egli può prender parte alla causa di separazione tra i genitori per ottenere un assegno. E’ il caso di un giovane veneziano che chiedeva 6000 euro al mese per gli studi e al quale la Corte di Cassazione, con la sentenza 4296 del 2010, ha consentito di intervenire in causa.

Negato l’affido condiviso
L’affido condiviso può essere negato se uno dei due genitori è troppo litigioso con l’ex coniuge e assume un comportamento fortemente denigratorio nei suoi confronti. L’ostilità, infatti, può essere “pregiudizievole per lo sviluppo psicologico della minore” ha sancito la Corte di Cassazione con la sentenza 17191 del 2011. Non solo: l’assenza di dialogo tra i genitori e quindi il loro continuo disaccordo, fonte di stress per il figlio, può precludere l’affidamento condiviso secondo la sentenza 5108 del 2012.

Anche la totale inadempienza nel mantenimento dei figli e un non continuo esercizio del diritto di visita possono pregiudicare l’affido condiviso (sentenza 26587/2009).

Favorire il rapporto con l’altro genitore
Il genitore affidatario ha il dovere di favorire il rapporto dei figli con l’altro genitore, in nome di una crescita equilibrata del minore. Lo afferma la sentenza 27995 del 2009.

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