Dal prossimo gennaio la Chiesa avrà l'obbligo di pagare l'imposta sugli immobili con destinazione commerciale. I criteri per individuare le attività lucrative però restano molto eterogenei e prima che il regolamento sia definitivo saranno necessari ritocchi per adeguarlo alle norme europee
Il Consiglio di Stato ha dato il via libera al regolamento del governo che fissa le modalità per tassare gli immobili degli enti non commerciali, destinati però ad uso commerciale. Nella categoria rientrano anche i beni della Chiesa con destinazione commerciale: dal prossimo gennaio avranno l’obbligo di pagare l’Imu, magari in quota parte rispetto all’attività concretamente no-profit.
Le valutazioni dei giudici amministrativi, che nel precedente esame avevano bocciato il provvedimento perché esulava dalla legge dalla quale era delegato, contengono dei rilievi concreti sulle modalità per identificare quali siano le attività effettivamente lucrative e quali non. Uno dei criteri, è il “carattere simbolico” delle rette. Manca il riferimento alle norme europee che identificano l’attività economica. Il regolamento è composto da 7 articoli che identificano i soggetti “no profit” e regolano gli immobili che hanno utilizzazione mista, proprio quelli che avevano creato problemi di applicazione della nuova Imu.
Se sarà possibile individuare l’immobile o la porzione di immobile adibita ad attività non commerciale, sarà solo questa parte ad essere esentata dall’Imu. Se questo non è possibile, si applica l’esenzione in modo proporzionale all’utilizzazione non commerciale dell’immobile. La questione si complica osservando i requisiti individuati per stabilire le attività non commerciali, decisamente eterogenei.
Talvolta è utilizzato il criterio della gratuità o del carattere simbolico delle retta (è il caso di attività cultura, ricreative e sportive). In altri casi prevale il criterio dell’importo non superiore alla metà di quello medio previsto per le stesse attività svolte nello stesso ambito territoriale (per le attività ricettive e in parte per quelle sanitarie). In altri ancora vige il principio della non copertura integrale del costo effettivo del servizio (vale per le attività didattiche).
Per attività assistenziali come cliniche e ospizi il regolamento prevede due requisiti, uno alternativo all’altro. Sul primo, che riguarda i servizi in convenzione con enti pubblici gratuiti per l’utente, i magistrati evidenziano che non è valido ai fini Ue. L’individuazione dei prezzi medi del territorio (che è il secondo criterio unito a quello delle rette simboliche) è invece, secondo i magistrati, “di difficile applicazione e sotto altro profilo non è in assoluto idoneo a qualificare l’attività come non commerciale”.
Sulla scuola invece l’Unione europea consente che si possano pagare tasse di iscrizione e contribuire ai costi di gestione, ma il criterio usato dal governo della “retta simbolica” che “non copra integralmente il costo effettivo del servizio” – spiega il Consiglio di Stato – “non sembra compatibile col carattere non economico dell’attività: tale criterio consente di porre a carico degli utenti (studenti o genitori) anche una percentuale dei costi solo lievemente inferiore a quelli effettivi”. In buona sostanza, il Consiglio di Stato ha dato il via libera al regolamento, ma prima del varo finale saranno necessarie una serie di modifiche per adeguarlo alle norme europee.