Sospesa in via cautelare la sentenza del Tar del Lazio che imponeva alla presidente della Regione Renata Polverini di indire le elezioni entro fine settimana. Il Consiglio di Stato ha accolto, con decreto monocratico, la richiesta di sospensiva avanzata dalla Polverini nel ricorso contro la sentenza di primo grado. Subito dopo la decisione dei giudici di primo grado Tribunale Amministrativo Regionale l’ex sindacalista aveva annunciato il ricorso. Il Tar aveva disposto che la presidente indicesse entro cinque giorni le elezioni, dopo le dimissioni del consiglio regionale provocate dallo scandalo dei fondi regionali. I giudici amministrativi avevano accolto il ricorso del Movimento Difesa del Cittadino e avevano disposto così che le elezioni fossero fissate entro 90 giorni dallo scioglimento del Consiglio regionale avvenuto il 28 settembre.
“Il Consiglio di Stato – si legge nel provvedimento – accoglie la domanda di provvedimento cautelare monocratico e per l’effetto sospende provvisoriamente l’efficacia della sentenza appellata. Fissa, per la discussione, la camera di consiglio del 27 novembre 2012. Il presente decreto sarà eseguito dall’Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti”. Per i giudici “è opportuno che la fissazione della data del voto in Lazio avvenga dopo un provvedimento del Consiglio di Stato dotato di stabilità e quindi dopo la camera di consiglio del 27 novembre e la relativa decisione”. Ricorre “un caso di estrema gravità e urgenza” al fine di “evitare che la pronuncia collegiale sulla domanda cautelare intervenga quando le situazioni soggettive dedotte in giudizio sono state pregiudicate” anche in relazione “all’esigenza che il procedimento elettorale abbia inizio con un provvedimento dotato di stabilità“. Quindi secondo i giudici: “Nelle more della decisione collegiale della domanda cautelare la necessaria esecuzione della sentenza impugnata da parte della Presidente della Regione ovvero del commissario ad acta in via sostitutiva arrecherebbe all’appellante Regione un pregiudizio di estrema gravità quanto ai termini per l’esercizio del potere di indizione delle elezioni e ai contenuti che il provvedimento potrebbe avere”.
Il Tar invece aveva deciso anche che, qualora la dimissionaria Renata Polverini non provvedesse a indire le elezioni nel termine stabilito, sarebbe stato nominato il ministro dell’Interno come commissario per attuare quanto disposto dai giudici amministrativi. Nella sentenza si leggeva che “l’esigenza perseguita dalla legge elettorale della Regione Lazio è quella di garantire una tempestiva ricostituzione degli organi di governo regionale, secondo i principi costituzionali di efficacia e buon andamento e secondo il criterio di continuità di funzionamento delle pubbliche istituzioni”.
Il Tar aveva nominato “commissario ad acta il ministro dell’Interno o un funzionario delegato affinché in caso di inadempimento oltre il predetto termine di cinque giorni adempia in luogo del presidente dimissionario della Regione Lazio entro i successivi cinque giorni”. I giudici amministrativi disponevano anche “l’obbligo del presidente dimissionario della Regione Lazio di adottare il provvedimento di indizione delle consultazioni elettorali regionali entro cinque giorni successivi alla data della comunicazione della sentenza, fissando la data di svolgimento delle stesse consultazioni entro il più breve termine tecnicamente compatibile con gli adempimenti procedimentali previsti dalla normativa vigente in materia di operazioni elettorali”. Ovvero 45 giorni, ma oggi il Consiglio di Stato ha messo in stand by la decisione.