Meno province con territori più ampi e popolazione maggiore comportano un risparmio di circa 700 milioni. Ma se lo stesso criterio si applicasse ai comuni, si risparmierebbero quasi 3 miliardi. Perché allora un trattamento così diverso tra province e comuni?
Nella legge 7 agosto 2012 n. 135, il legislatore ha seguito una strada molto decisa, che porta alla abolizione di sessantaquattro province e conseguente sostituzione con enti che rispettino il duplice criterio di popolazione superiore a 350mila ed estensione territoriale non inferiore a 2500 chilometri quadrati.
I risparmi possibili
Di fatto, è stata imposta una fusione fra province ritenute di dimensione demografico-territoriale non sufficientemente ampia. La motivazione dell’operazione dovrebbe essere dovuta all’idea che la fornitura di beni pubblici definiti dal legislatore di “area vasta”, la cui competenza è attribuita alle province (articolo 17 comma 9), presenta economie di scala nei costi da sostenere, che si saturano una volta superati i due valori limite fissati per la popolazione e l’area. Qual è il risparmio per la pubblica amministrazione da un’operazione del genere? La spesa corrente delle province nel 2009 è stata di circa 9 miliardi di euro, di cui 3 miliardi e 355 milioni sono stati spesi dalle sessantaquattro province con meno di 350mila abitanti o meno 2500 chilometri quadrati di superficie.(1) Se ipotizziamo che le costituende province con le nuove caratteristiche abbiano a regime (ovvero una volta ultimata la fase transizione soprattutto riguardo al turn-over del personale) una spesa pro-capite di 147 euro, il risparmio che si otterrebbe in termini di minor spesa corrente rispetto allo scenario di status quo sarebbe di 701 milioni di euro. (2)
Un’ipotesi per i comuni
È interessante analizzare il risultato di una operazione simile applicata alla spesa corrente dei comuni. La spesa corrente pro capite dei comuni presenta il tipico andamento ad U, sintetizzato dal trend delle medie (figura 1), per classi di popolazione (utilizzate per il riparto del Fondo ordinario). (3)
Il valore minimo della spesa pro-capite comunale si trova all’interno della classe 6 ove sono compresi i comuni tra i 5mila e i 9.999 abitanti. La spesa corrente pro-capite media all’interno di questa classe di popolazione è 683 euro. Ipotizziamo che tutti gli enti comunali che si trovino nelle fasce demografiche inferiori alla sesta (quindi tutti i comuni con popolazione inferiore a 5mila abitanti) siano soppressi per essere sostituiti da enti comunali con popolazione non inferiore a 10mila (il numero minimo che legge 135/2012 indica per le unioni di comuni). Se ipotizziamo che i nuovi enti a regime (ovvero una volta ultimata la fase transizione soprattutto riguardo al turn-over del personale) abbiano una spesa pro-capite pari al valore medio dei comuni che ricadono nell’intervallo di popolazione il cui limite destro è 9.999, il risparmio di spesa corrente che otteniamo è pari a 2 miliardi e 700 milioni: quasi il quadruplo di quello che si ottiene con un’operazione simile sulle province.
Tuttavia la legge 135/2012 all’articolo 19 stabilisce che “i comuni con popolazione fino a 5mila abitanti, ovvero fino a 3mila abitanti se appartengono o sono appartenuti a comunità montane (…) esercitano obbligatoriamente in forma associata, mediante unione di comuni o convenzione, le funzioni fondamentali dei comuni”. Non è prevista quindi alcuna soppressione dei comuni la cui popolazione o area sia eccessivamente ridotta. È prescritto infatti che le unioni siano governate da un consiglio composto dai sindaci eletti nei vari comuni più due consiglieri designati. I sindaci eleggono un presidente che nomina i propri assessori tra i sindaci componenti il consiglio.
Questi sistemi di gestione di beni comuni sono molto macchinosi e complessi, come insegnano le esperienze delle Ato (Ambiti territoriali ottimali) e delle stesse unioni poste in essere. Inoltre, poiché “alle unioni competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi a esse affidati”, con grande probabilità esse non saranno finanziariamente autosufficienti e dipenderanno quindi da trasferimenti provenienti dai comuni da cui sono composte. Ciò può generare importanti problemi di distribuzione di costi comuni con conseguenti difficoltà a realizzare un’efficiente e reale gestione comune delle funzioni designate che non sussisterebbero nel caso in cui ci fosse un’unica area istituzionale gestita da un solo sindaco e un solo consiglio comunale risultante da una vera e propria fusione.
Perché un trattamento così asimmetrico tra province e comuni vista la stessa motivazione tecnica del risparmio di spesa (economie di scala) e soprattutto vista la di gran lunga maggior rilevanza finanziaria del risparmio realizzabile con il comparto comunale?
(1) Dati di consuntivo di competenza (ministero degli Interni).
(2) La spesa pro capite media di 147 euro è quella della provincia di Ferrara, la prima che, dato il requisito di estensione, soddisfa il requisito demografico. La spesa pro capite media delle quarantatre province non soppresse e non capoluogo di Regione è pari a 156 euro.
(3) Giarda, P. “Elementi per una revisione della spesa pubblica”, Rapporto presentato al Consiglio dei ministri del 30 aprile 2012. Il Fondo di ripartimento è regolato dall’art. 3 comma 6 del decreto legislativo 30 giugno 1997, n.