UNA DECISIONE più unica che rara, nei tribunali italiani. Ma in linea con quanto previsto dall’articolo 96 del Codice di procedura civile: “Il giudice che accerta l’inesistenza del diritto per cui è stata trascritta domanda giudiziale, su istanza della parte danneggiata condanna al risarcimento dei danni l’attore procedente, che ha agito senza la normale prudenza”.
La sentenza chiude una vicenda iniziata il 15 dicembre 2010 con il ricorso in sede civile di Mediaset e di una sua società, Reti televisive italiane (l’ex Mediatrade). Le due società chiedevano la condanna di Travaglio, del direttore del Fatto Padellaro e dell’editore per un articolo dello stesso Travaglio, pubblicato sul quotidiano il 19 settembre 2010. Nel pezzo, il giornalista ricordava la proposta del deputato Giuseppe Consolo (allora nel Pdl, ora in Fli) di estendere l’autorizzazione a procedere nei confronti dei parlamentari anche ai procedimenti per reati ministeriali. Travaglio scriveva: “Resta da capire cosa c’entrino i processi a B… i fondi neri di Mediaset vanno dagli anni 90 al 2002, e quelli Mediatrade comprendono il periodo successivo, durante il quale B. è stato al governo e all’opposizione, ma né Mediaset né Mediatrade hanno alcuna attinenza col governo o col Pdl, a meno che Consolo non arrivi a sostenere che le funzioni ministeriali comprendono pure frodi fiscali, falsi in bilancio e appropriazioni indebite”. Parole che, secondo Mediaset e Rti, “non potevano configurare un legittimo esercizio del diritto di critica dell’autore, per la falsità delle informazioni fornite”.
Da qui, la richiesta di “un risarcimento dei danni non patrimoniali di 100mila euro per ciascuna”. Travaglio e gli altri “convenuti” avevano risposto con una richiesta di 50mila euro di risarcimento danni nei confronti delle due società di Berlusconi, per “lite temeraria”. Il processo si è svolto con il rito sommario. E il 16 novembre 2012 il giudice unico ha messo nero su bianco la sua decisione, depositata con le motivazioni il 30 gennaio scorso.
La sentenza si apre così: “La domanda è manifestamente infondata, sia perché non appare ravvisabile alcun profilo di illiceità nella condotta del Travaglio… sia perché le società ricorrenti non hanno neppure allegato, né tanto-meno provato, i danni non patrimoniali”. No, quindi, a Mediaset e Rti, secondo cui l’articolo offendeva la loro reputazione perché avrebbe loro attribuito “la costituzione e/o utilizzazione di fondi neri”.
TESI smentita dal giudice: “Non si vede davvero come tale conclusione possa essere tratta dai due cenni di Travaglio, totalmente privi di qualunque specificazione, e in un contesto all’evidenza diretto a valutare come, ove pure fosse stata applicata la legge evocata da Consolo, la stessa non si sarebbe potuta applicare ai processi pendenti a carico di Berlusconi”. D’altronde, “appare assolutamente evidente, e chiaramente percepibile dal lettore medio del quotidiano, che il richiamo ai ‘fondi neri’ delle due società non comporta alcun giudizio di valore”. Insomma, Travaglio citava i due casi con un’espressione sintetica, senza attribuire colpe. Peraltro, continua la sentenza, scriveva “di vicende giudiziarie già così note che appare del tutto inverosimile che anche una persona totalmente sprovveduta potesse formulare un giudizio negativo su Mediaset e Mediatrade”. Ricorso respinto, quindi. Anche perché “la domanda sembra pretestuosa e forse davvero condizionata dall’avversione politica delle ricorrenti nei confronti di Travaglio e delle testate per cui scrive”. E così la sentenza condanna le due aziende a pagare le spese processuali (6mila euro) e a risarcire subito i giornalisti e il Fatto con 10mila euro ciascuno, 30mila euro totali, “per il dispendio di tempo” e “lo stress psicologico” causati loro dall’azione temeraria.
da Il Fatto Quotidiano del 31 gennaio 2013