Per una cartella esattoriale relativa la pagamento Irpef di anni prima, e per un importo di 14mila lire, si è vista ipotecare la casa. È la stravagante vicenda che ha visto involontaria protagonista una casalinga la cui unica colpa era stata quella di presentare, anni prima, una dichiarazione dei redditi congiunta assieme al marito, imprenditore che all’epoca gestiva una fiorente attività economica.
Se il marito poteva vantare un Irpef da circa cento milioni (si parla sempre di lire), la donna invece si doveva ‘accontentare’ di un debito tributario risibile. Appena 14mila lire. Siamo nel 1996 e i due coniugi presentano questa dichiarazione congiunta. Una circostanza che, anche se la casalinga non ne era al corrente, la impegnava al pagamento non solo delle proprie esigue imposte, ma anche di quelle ben più ragguardevoli del marito.
Passano gli anni e nel 2003 la moglie conferisce l’immobile di cui era proprietaria in un fondo patrimoniale per i bisogni della propria famiglia. Nello stesso anno, alla donna viene notificata una cartella esattoriale in qualità di obbligata in solido al debito Irpef del marito. Marito che subisce un tracollo finanziario. E a repentaglio finisce proprio quell’immobile.
In sede di esecuzione dei crediti Equitalia iscrive ipoteca su quella casa e a quell’atto di pignoramento si oppongono gli avvocati della donna, Michele Minestrini del foro di Ravenna e Sergio Pellizzola del foro di Ferrara. “Quanto successo è surreale – spiega oggi l’avvocato Minestrini -: partendo da un debito di 7 euro, la mia cliente si è vista ipotecare la propria abitazione da parte di Equitalia”. La vicenda ha avuto un lieto fine, dal momento che “il fondo patrimoniale – argomenta il legale – è una specie di vincolo che i coniugi possono creare sui propri beni (es.: immobili, titoli di credito, beni mobili registrati) per destinarli ai bisogni della famiglia; ed i beni ricompresi nel fondo patrimoniale non possono essere intaccati per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia”.
Si tratta di un punto di diritto ancora controverso in giurisprudenza. Fatto sta che davanti al tribunale di Ferrara gli avvocati si sono opposti a quell’atto esecutivo richiamando principi recentemente espressi dalla Cassazione (sentenza n. 15862 del 2009), in base ai quali il fondo patrimoniale non è aggredibile anche per i debiti già preesistenti. In questo caso debiti da Irpef del ‘96. Di conseguenza l’ipoteca di Equitalia sul bene conferito nel fondo è “illegittimo – prosegue Minestrini -, proprio perché nel concetto di bisogni della famiglia non possono rientrare i debiti fiscali, specie se derivano dalla modalità di presentazione della denuncia dei redditi”.