Da alcune settimane la vicenda della vendita di La7 è cominciata ad essere al centro dell’attenzione di diversi commentatori. Per la verità, il Fatto Quotidiano da mesi ne sta parlando (in alcuni miei interventi e soprattutto negli articoli di Tecce e Meletti).
Come al solito ora tutti di svegliano un po’ in ritardo. Si discute soprattutto della convenienza economica della vendita, tutt’altro che scontata, e dei possibili acquirenti. Ovviamente non può essere messa in dubbio la libertà d’impresa della stessa Telecom ma trattandosi del terzo polo televisivo del nostro paese forse potrebbe pretendersi una maggiore trasparenza delle ragioni e degli interessi realmente in campo. Inoltre, anche il tempo degli eventi assume un significato. Perché questa corsa a vendere visto lo scarso effetto della stessa vendita sulle sofferenze del conto economico di Telecom?
Molti aspetti dunque potrebbero essere considerati e ponderati, non ultima l’indagine sulle cause delle perdite di un’emittente che paradossalmente guadagna ascolti ma non incrementa i suoi introiti (su questo specifico aspetto sono intervenuto su ilfattoquotidiano.it tempo fa).
C’è però un profilo fino ad ora non considerato, che prescinde da punti di vista individuali, relativo ai poteri dello Stato in un caso come questo. La legge infatti prevede che quando si intende trasferire la proprietà di una rete televisiva, il Ministero dello Sviluppo Economico e l’Agcom debbono necessariamente intervenire. E’ utile innanzitutto ricordare il testo letterale della legge per ciò che riguarda le frequenza (l’art 14 ter del codice delle comunicazioni elettroniche):
“…Resta fermo il potere del Ministero e dell’Autorità di stabilire le condizioni di assegnazione dei diritti individuali d’uso delle frequenze, anche disponendo il divieto di trasferimento e affitto dei diritti d’uso eventualmente ottenuti a titolo gratuito. L’intenzione di un operatore di trasferire i diritti di uso delle radiofrequenze deve essere notificata al Ministero e all’Autorità ed il trasferimento di tali diritti è efficace previo assenso del Ministero ed è reso pubblico. Il Ministero, sentita l’Autorità, comunica, entro novanta giorni dalla notifica della relativa istanza da parte dell’impresa cedente, il nulla osta alla cessione dei diritti ovvero i motivi che ne giustifichino il diniego.
L’impresa subentrante è tenuta a notificare al Ministero l’avvenuto trasferimento entro sessanta giorni dal rilascio del nulla osta alla cessione dei diritti. Il Ministero, all’esito della verifica, svolta dall’Autorità (Agcom), sentita l’Autorità Garante della concorrenza e del mercato, che la concorrenza non sia falsata in conseguenza dei trasferimenti dei diritti d’uso, può apporre all’autorizzazione, se necessario, le specifiche condizioni proposte”.
Queste disposizioni devono poi essere coordinate, nello specifico televisivo, con i principi indicati nel codice della radiotelevisione, in particolare nell’art. 15: “Fatti salvi i criteri e le procedure specifici per la concessione dei diritti di uso delle radiofrequenze per la diffusione sonora e televisiva, previsti dal codice delle comunicazioni elettroniche….in considerazione degli obiettivi di tutela del pluralismo e degli altri obiettivi di interesse generale, la disciplina per l’attività di operatore di rete su frequenze terrestri in tecnica digitale si conforma ai principi della direttiva 2002/20/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, e della direttiva 2002/77/CE della Commissione, del 16 settembre 2002…
“Tutto questo significa che in ballo non c’è solo la valutazione degli effetti della vendita sul piano della concorrenza ma anche sul pluralismo (compresa l’indagine sulla sussistenza o meno di ipotesi di controllo o collegamento con altri operatori televisivi). Le conseguenti attività di verifica dei profili connessi al pluralismo o alla sussistenza dei requisiti soggettivi per essere destinatari del trasferimento dell’autorizzazione sono poi di competenza dell’Agcom ai sensi della legge n. 249/1997. Quest’ultima estende il suo controllo anche all’eventuale trasferimento dell’autorizzazione relativa ai programmi. Ho riportato il testo delle principali disposizioni in materia, altre se ne potrebbero citare ad integrazione.
Ciò che è certo è che lo Stato, per legge, ha voce in capitolo.