La Corte ha disposto la trasmissione degli atti al tribunale di Roma per l'esame della richiesta di risarcimento danni avanzata dal figlio di una delle vittime delle Fosse Ardeatine. "Difetto di giurisdizione" invece nei confronti della Germania, come già stabilito dal tribunale dell'Aja
La Corte di Cassazione ha disposto la trasmissione degli atti al tribunale di Roma per l’esame della richiesta di risarcimento danni avanzata in sede civile nei confronti dell’ex ss Erich Priebke da parte del figlio di una delle vittime delle Fosse Ardeatine. Con riferimento invece alla richiesta di risarcimento nei confronti della Germania, la Suprema Corte ha dichiarato il difetto di giurisidizione. La pronuncia della Cassazione fa riferimento al ricorso per “regolamento preventivo di giurisdizione” presentato da Bruno Frascà, il cui padre tra il 27 gennaio e il 24 marzo è stato detenuto e torturato nel carcere di via Tasso a Roma, e quindi ucciso nell’eccidio delle Fosse Ardeatine.
La Corte era chiamata a decidere sulla competenza o meno dell’Italia a giudicare la Germania nel processo civile, per il risarcimento del danno, in corso presso il tribunale di Roma. Il ricorso chiama in causa, oltre alla Germania, anche Paolo Giachini in qualità di tutore di Erich Priebke, che è stato condannato con sentenza definitiva all’ergastolo per l’eccidio di 335 persone. La Cassazione ha dichiarato il difetto di giurisdizione “limitatamente all’azione proposta nei confronti della Repubblica federale di Germania”, mentre ha rimesso al tribunale di Roma “per il prosieguo nei confronti delle altre parti”, cioè di Priebke.
Il difetto di giurisdizione dei confronti della Germania richiama la sentenza emessa lo scorso anno dalla Corte internazionale di Giustizia de L’Aja, con cui erano stati dichiarati illegittimi i provvedimenti emessi dal giudice italiano che condannavano la Germania a risarcire le vittime degli eccidi nazisti avvenuti in Italia. Infatti, motivò la corte internazionale il 3 febbraio 2012, con le sentenze di condanna “si è mancato di riconoscere l’immunità, riconosciuta da diritto internazionale, ad altro stato sovrano come la Germania per violazioni del diritto internazionale umanitario commesse dal Reich tedesco tra il 1943 ed il 1945”.