Vietato vedere via internet la televisione se si ha un apparecchio televisivo. Bisogna guardare i programmi solo in televisione.
E’ questo il senso di una singolare decisione adottata dalla Corte di giustizia dell’Unione Europea e resa disponibile oggi nelle sue linee fondamentali attraverso un comunicato della stessa Corte.
Secondo la Corte l’unico soggetto autorizzato a trasmettere via internet la tv gratuita è l’emittente televisiva che ha prodotto il programma, che può vietare la ritrasmissione via internet delle informazioni da parte di un’altra società, anche se si tratta della televisione gratuita.
Nella sentenza relativa alla causa C-607/11, la Corte ha spiegato che la ritrasmissione «costituisce, a talune condizioni, una comunicazione al pubblico delle opere e deve essere in quanto tale autorizzata dal loro autore”. La vicenda tra origine dal ricorso di una televisione che offre su Internet servizi di diffusione di programmi televisivi che consentono agli utenti di ricevere ‘in diretta’ sul web flussi di programmi televisivi gratuiti.
Il sito consente l’accesso ad un contenuto che gli utenti sono già legittimati a guardare nel Regno Unito grazie alla loro licenza televisiva. Le condizioni che gli utenti devono accettare comprendono il possesso di una valida licenza televisiva e la limitazione dell’utilizzo dei servizi della TVC al solo Regno Unito.
Il sito Internet della TVC dispone di un sistema per verificare il luogo in cui si trova l’utente e di negare così l’accesso qualora non siano soddisfatte le condizioni imposte agli utenti.
Le televisioni commerciali britanniche non hanno gradito questa forma di diffusione delle informazioni che ritenevano di loro proprietà, e si sono rivolte al giudice nazionale e poi al giudice comunitario, finendo per avere ragione.
Seguendo questa assurda impostazione, e venendo ai fatti di casa nostra, per ritrasmettere via internet le trasmissioni del fondatore del movimento 5 Stelle, ripreso in diretta da tutte le televisioni italiane nonché dai siti internet di tutti i principali quotidiani, occorrerebbe l’autorizzazione della televisione del movimento.
Oppure ciò significa che la Rai Tv ha il diritto di autorizzare la visione dei propri programmi su internet solo a chi è in regola con il pagamento del canone di abbonamento.
La sentenza della Corte di giustizia se applicata alla lettera costituirebbe un gravissimo danno al pluralismo ed all’informazione nel mondo della rete, contribuendo alla permanenza in vita un modello di business tipico del mondo analogico, oramai profondamente antiquato, piuttosto che su un modello dinamico di circolazione delle informazioni, tipico del web.
L’emittente televisiva sarebbe infatti l’unico soggetto a poter consentire la trasmissione delle informazioni su internet, selezionando quali programmi autorizzare per la visione su internet e quali no, negando l’accesso ai cittadini non in regola e la visione su internet di programmi ritenuti scomodi.
Non esattamente un modello di “teledemocrazia” da seguire alla lettera.