Un “contenuto probatorio, documentale e dichiarativo” che è “complessivamente insufficiente a sostenere l’accusa in giudizio” sull'”assunto centrale di tutti gli addebiti contestati”, ossia la “interposizione fittizia di varie società negli acquisti dei diritti di sfruttamento dei prodotti televisivi e cinematografici”. Così la terza sezione penale della Cassazione spiega perché, il 6 marzo scorso, ha deciso di confermare la sentenza, emessa dal gup di Roma, di proscioglimento “perché il fatto non sussiste” nei confronti di Silvio Berlusconi nel procedimento Mediatrade.
La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dalla Procura di Roma e confermato il proscioglimento non solo del leader del Pdl, ma anche del figlio Pier Silvio, del dirigente Mediaset Pasquale Cannatelli, dell’ex ad di Rti Andrea Goretti e per i manager Rti Gabriella Ballabio e Guido Barbieri. Il gup della Capitale aveva motivato la sua sentenza di proscioglimento evidenziando che il materiale probatorio fosse “ambivalente e contraddittorio, insuscettibile di ulteriore sviluppo in sede dibattimentale sia per l’ormai imminente prescrizione sia, soprattutto – si legge nella sentenza depositata dai giudici di piazza Cavour – per il fatto che, nell’ambito del parallelo ‘processo diritti Mediaset‘, ormai giunto alla conclusione presso il tribunale di Milano e i cui verbali di prova nonché tutta la documentazione ivi prodotta sono stati acquisiti nel presente, con piena utilizzabilità dei medesimi, sono state ‘compulsate tutte le possibili fonti di prova’ con conseguente prognosi negativa circa l’utilità del dibattimento”. Anche su tale punto, la Cassazione sottolinea che non può “rappresentare censura logica della motivazione della sentenza impugnata” il riferimento alla “pretesa diversità temporale dei fatti contestati nel presente processo rispetto a quelli dei processi paralleli, pendenti, all’epoca a Milano”: la “doglianza dell’intervenuta acquisizione solo di alcuni dei verbali del dibattimento del ‘processo diritti’, si risolve in una mera, non consentita, confutazione della contraria affermazione svolta” nella sentenza del gup.
Agli imputati venivano contestati reati fiscali: in particolare aver indicato nella dichiarazione dei redditi del 2005 (riferita al 2004) di Rti, poi finita in Finivest, “elementi passivi fittizi” per 8,5 milioni di euro avvalendosi di “fatture per operazioni inesistenti”, con un’evasione sull’imposta pari a 2,8 milioni. Nel ricorso in Cassazione della procura di Roma si lamentava che il gup avesse “qualificato insufficiente la prova del fatto reato” e “indebitamente soppesato le fonti di prova dell’accusa con quelle della difesa valorizzando anche elementi estranei al materiale acquisibile in dibattimento, come l’imminente prescrizione dei reato e la conclusione del processo per i ‘diritti Mediaset“’. Ma la Cassazione sottolinea come i motivi di ricorso “appaiono inammissibilmente volti non a censurare la logicità del percorso motivazionale” della sentenza di non luogo a procedere del 27 giungo 2012, ma “a pretendere una diversa valutazione, anche in termini comparativi, del compendio probatorio”: “un’operazione preclusa” alla Suprema Corte.