La riunione dell’ufficio di presidenza del Pdl per valutare l’esito delle consultazioni va considerato “un impegno istituzionale legato alla formazione del governo”. Con questa motivazione la Corte d’appello di Milano ha accolto la richiesta di legittimo impedimento avanzata da Silvio Berlusconi e ha rinviato l’udienza al 20 aprile per un’eventuale decisione sulla richiesta di sospensione legata all’istanza di remissione del procedimento. L’impedimento non è stato riconosciuto ai difensori dell’ex premier perché non hanno specificato l’importanza della loro partecipazione alla riunione di oggi. 

E’ la prima volta che viene presa un decisione simile: concedere il legittimo impedimento in virtù dell’esistenza di un impegno “di attività politica e non parlamentare”, aveva detto il pg Laura Bertolè Viale chiedendo che l’impedimento venisse negato. Il tribunale di Milano prende così una decisione che va nello stesso senso dell’appello fatto da Giorgio Napolitano il 12 marzo scorso, dopo l’incontro con lo stato maggiore del Pdl (Alfano, Cicchitto e Gasparri) quando il presidente della Repubbblica aveva invitato a “garantire la partecipazione politica a Silvio Berlusconi”. Un invito, messo nero su bianco dal Quirinale in una nota che arrivava in giorni caldissimi per lo scontro tra politica e magistratura. E’ infatti l’11 marzo quando i parlamentari del Pdl occupano il tribunale di Milano durante un’udienza del processo Ruby in cui il Cavaliere è imputato di concussione e prostituzione minorile. Un gesto che Napolitano sì condanna, ma riconoscendo come “comprensibile” la preoccupazione del Pdl “che il suo leader possa partecipare adeguatamente a questa complessa fase politico-istituzionale già in pieno svolgimento, che si proietterà fino alla seconda metà del prossimo mese di aprile”. E proprio dopo “la seconda metà del prossimo mese di aprile” è stata rinviata l’udienza Mediaset. 

Durante l’udienza Silvio Berlusconi, tramite la difesa, ha insistito nel chiedere alla corte d’appello l’immediata sospensione del dibattimento per via dell’istanza di rimessione assegnata alla VI Sezione della Cassazione. A tale richiesta l’avvocato generale Laura Bertolè Viale si è opposto chiedendo lo stop del provvedimento. Silvio Berlusconi e i suoi legali, assenti dall’aula perché impegnati a Roma – in mattinata in una riunione dell’ufficio di presidenza del Pdl e dalle 15 nella manifestazione in piazza del Popolo “per la libertà, contro l’oppressione fiscale e contro ogni intimidazione giudiziaria” – hanno nominato un sostituto processuale, l’avvocato Lisa De Furia, alla quale hanno solamente affidato il compito di insistere nella richiesta di sospensione del processo a causa dell’istanza del suo trasferimento da Milano a Brescia, e in seconda battuta nel rinvio dell’udienza di oggi per via del legittimo impedimento dell’imputato e dei suoi legali.

L’avvocato De Furia ha spiegato che “la questione della sospensione è preliminare e assorbente di ogni altra attività processuale”, e ha fatto notare alla corte che l’assegnazione dell’istanza di remissione alla VI sezione della Cassazione, “che non è una sezione filtro” richiede l’applicazione del II comma dell’art.47 del codice di procedura penale in base al quale lo stop “è obbligatorio”. Alla richiesta di fermare il dibattimento si sono associate le difese di tutti gli altri imputati che per quanto riguarda l’istanza di legittimo impedimento del Cavaliere e dei suoi difensori si sono rimesse alla corte. Il pg Bertolè Viale invece si è opposta ad entrambe le richieste. Ha ritenuto “che non sussistano i motivi per un impedimento assoluto in quanto” gli impegni di oggi “non sono attività parlamentare, ma politica”.

Riguardo invece alla richiesta di stop, richiamandosi non solo all’art.47 del codice di procedura penale ma anche a due provvedimenti della Corte costituzionale del 2004 e del 2008, il pg si è opposto sottolineando che la giurisprudenza in una fase così delicata “in cui ci troviamo, che è stata definita addirittura fase qualificata”, e cioè al termine delle arringhe difensive (mancano gli avvocati solo di due imputati) “non sussiste il dovere del giudice di sospendere ma solo di emettere sentenza”. Quindi il pg ha chiesto di sospendere il procedimento a “discussione finita” e prima del verdetto perché “è inutile arrampicarsi oltre”.

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