Molti ricorderanno la vicenda del bambino di Cittadella, Comune in provincia di Padova, prelevato a forza da scuola e condotto in una casa famiglia perché, secondo i giudici del tribunale di Venezia, era affetto dalla Sindrome di alienazione parentale (Pas). Ebbene, ora la Cassazione ha dato torto al tribunale di Venezia e assestato un duro colpo alla Pas, una patologia non riconosciuta dalla comunità scientifica: l’Apa (American psychiatric association) non l’ha inserita nel Dsm-v, il manuale diagnostico dei disturbi mentali.
La critica alla pretesa scientificità di questa patologia teorizzata da Richard Gardner, psichiatra forense americano, nelle inquietanti tesi filopedofile, si leva da diversi ambienti scientifici. Ad esempio anche l’Aen (Associazione di neuropsichiatria spagnola) aveva sconsigliato nel 2012 di usare la Pas come metodo diagnostico, e in Italia nell’ottobre 2012, anche il ministero della Sanità aveva preso le distanze dalla Pas affermando che non aveva fondamento scientifico. Molti psicologi, psicoterapeuti, psichiatri italiani si sono schierati contro la Pas creando addirittura una rete contro questa sindrome.
Nella passata legislatura era in discussione, al Senato, il disegno di legge 957 in materia di affidamento condiviso che, in origine, includeva la Pas, tra i motivi di esclusione dall’affido condiviso ma senza annoverare situazioni di maltrattamento e violenza. In seguito il testo è stato emendato e tra i motivi di esclusione dall’affidamento è stata inserita la violenza fisica e psicologica “perdurante e comprovata” e ha tolto la terminologia Pas facendo riferimento a manipolazioni di uno dei due genitori per allontanare il figlio. Ma se per comprovare e diagnosticare l’avvenuta manipolazione, nei tribunali si continuasse a far ricorso alla Pas (come avvenuto fino a questa sentenza) pur in mancanza di un riconoscimento scientifico, la sindrome di alienazione parentale uscita dalla porta rientrerebbe dalla finestra. Dopo anni di attenzione sui minori vittime di abusi, di denuncia dei danni psicologici della violenza assistita, fondare la manipolazione sulla base teoria della Pas potrebbe essere un potente strumento nelle mani di genitori abusanti o violenti, una sorta di veto a qualunque azione di denuncia o svelamento della violenza.
Nei casi di violenza contro le donne, un fenomeno che in Italia è stato rivelato dai centri antiviolenza e dall’Istat in tutta la sua portata, peraltro sarebbe da escludere l’affidamento condiviso che esporrebbe le vittime a un contatto forzato con chi esercita il maltrattamento esponendole a minacce e violenze permanenti. Gli emendamenti alla legge le inseriscono ma cosa significa violenza “perdurante e continuata”? Per quale durata, le violenze commesse su una donna sarebbero ritenute discriminanti per l’affidamento condiviso? L’associazione nazionale D.i.Re ha espresso le sue osservazioni in merito l’estate scorsa. Quando un bambino o una bambina rifiutano di vedere un genitore si devono sempre approfondire le ragioni per escludere che ci sia una situazione di abuso, maltrattamento o violenza assistita ed è importante comprendere la differenza tra relazioni o separazioni conflittuali e relazioni o separazioni dove c’è violenza o maltrattamento: per comprendere la differenza si devono ascoltare i bambini e le bambine, le loro parole, rispettare i loro pensieri e la loro affettività, e non sottoporli alla terapia della minaccia così come teorizzava Gardner.
Le istituzioni dovranno rispettare l’articolo 31 della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza nei confronti delle donne e contro al violenza domestica firmata dall’Italia e con l’iter di ratifica in corso, che stabilisce: “Le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che l’esercizio dei diritti di visita o di custodia dei figli non comprometta i diritti e la sicurezza della vittima o dei bambini, sia di garantire che, al momento di determinare i diritti di custodia e di visita dei figli, siano presi in considerazione gli episodi di violenza nei confronti delle donne e di violenza domestica”.
Aggiornato da redazione web il 29/03/2013