Nino Di Matteo, con Ingroia e altri, ha svolto le indagini per la trattativa Stato-mafia. Intervistato, ha detto: “Negli atti depositati non c’è traccia di conversazioni del Capo dello Stato e questo significa che non sono minimamente rilevanti”. Alla domanda: “Quindi verranno distrutte?” ha risposto: “Noi applicheremo la legge in vigore.” Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, Ciani, ha iniziato un’azione disciplinare per aver fornito informazioni senza l’autorizzazione del Procuratore capo. L’incolpazione è infondata, la notizia era già nota; comunque Di Matteo non ha fornito alcuna informazione, come ben si deduce dal tenore letterale delle sue dichiarazioni. Ma il problema è un altro.

Ciani è lo stesso Procuratore Generale cui la Presidenza della Repubblica segnalò presunte irregolarità nel procedimento per la trattativa Stato-mafia; segnalazione che faceva seguito ai reiterati contatti di Mancino con funzionari della Presidenza e con lo stesso Capo dello Stato. Tutti ricordano la vicenda del conflitto sollevato da Napolitano avanti alla Corte costituzionale e l’interesse da lui manifestato per le sorti di Mancino, così straordinario da sconfinare nell’interferenza.

Fu in questo contesto che Ciani, il 19 aprile 2012, convocò l’allora Procuratore Nazionale Antimafia, Piero Grasso, chiedendogli una relazione sul coordinamento tra le Procure di Palermo, Caltanissetta e Firenze. Grasso non dovette ritenere la richiesta molto rituale, tanto che chiese un ordine scritto. Ciani rifiutò, sostenendo di avere il potere di impartire ordini verbali. Dalla relazione che, alla fine, Grasso consegnò si deduce che egli aveva interpretato le parole di Ciani come richiesta di intervento sullo svolgimento delle indagini: “Nessun potere di coordinamento può consentire al Pna di dare indirizzi investigativi e ancor meno di influire sulle valutazioni degli elementi di accusa acquisiti dai singoli uffici giudiziari”.

Naturalmente non vi sono elementi per ritenere che le interferenze della Presidenza della Repubblica siano state condivise da Ciani; egli aveva ricevuto una segnalazione dal Capo dello Stato e ben potrebbe aver ritenuto suo dovere darvi riscontro. Ma la domanda è: questo precedente non avrebbe dovuto indurlo a “passare la mano” al momento di esercitare l’azione disciplinare proprio contro Nino Di Matteo, il protagonista del procedimento nei cui confronti si era esercitato l’anomalo interesse di Napolitano, al quale egli, magari in buona fede, aveva dato riscontro?

L’azione disciplinare può essere promossa dal Ministro della Giustizia o dalla Procura Generale della Cassazione. Il ministro non ha ritenuto di intervenire. E Ciani, coinvolto, magari suo malgrado, nell’interferenza di Napolitano, si assume questa incombenza? Se proprio una colpa disciplinare gli fosse sembrata sussistente (l’addebito mi sembra veramente infondato), opportunità formale e imparzialità sostanziale avrebbero consigliato di lasciare la cosa in altre mani. Così com’è, francamente, l’iniziativa pare una coda delle interferenze passate. E non va bene che il primo dei pubblici ministeri italiani oggettivamente ne faccia parte.

Il Fatto Quotidiano, 19 Aprile 2012

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