Diritti

Fecondazione eterologa, i Tribunali riaprono la strada

Nella paralisi della politica, una buona notizia per il diritto alla salute e la laicità dello Stato arriva di nuovo da un Tribunale. E di nuovo grazie all’iniziativa dell’Associazione Luca Coscioni e di Filomena Gallo.

Il Tribunale di Firenze, infatti, si è appena espresso sul divieto di eterologa delle legge 40, rimandando la decisione alla Corte Costituzionale

Il giudice fiorentino Paparo ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 4 c. 3 L.40/04 per contrasto con l’art. 3 Cost., con conseguente sospensione del procedimento di merito. Secondo il giudicante il divieto di Procreazione Medicalmente Assistita di tipo eterologa comporta “una evidente violazione del principio di ragionevolezza inteso come corollario del principio di uguaglianza”. In questo modo il giudice richiama esplicitamente l’orientamento della Corte costituzionale secondo la quale per verificare la ragionevolezza di un trattamento differenziato deve farsi riferimento al ‘punto centrale della disciplina, nella prospettiva in cui si colloca lo stesso legislatore’.

Come ha ricordato Filomena Gallo, “La coppia si era rivolta all’Associazione Luca Coscioni, perché pur potendo accedere alla fecondazione assistita perché sterili, la legge 40 vieta l’unica tecnica che potesse dare loro una gravidanza: l’eterologa”.

Il tribunale di Firenze ha confermato quanto rilevato nella stessa sentenza della Corte Europea dei diritti umani del novembre 2011. Quest’ultima nel riformare la decisione di prima istanza contro l’Austria sul divieto di eterologa, rilevava infatti come il legislatore austriaco non avesse mai aggiornato la materia in virtù delle evoluzioni mediche e tecniche ad essa connesse.

Il messaggio forte e chiaro che viene dal giudice è il rilievo circa il contrasto tra il divieto di eterologa sancito dalla legge 40 e il fondamentale precetto costituzionale di cui all’art. 3 che in forza del principio di uguaglianza postula che un medesimo problema (sterilità) può essere oggetto di trattamento differenziato solo ove sussista oggettiva giustificazione.

Senza alcuna fiducia che le aule parlamentari – mai come ora ostaggio di giochi politici che comprimono al minimo la libera iniziativa degli eletti – sappiano celermente occuparsi della questione, non ci resta che auspicare che la Corte Costituzionale prosegua nel già avviato processo di armonizzazione della legge 40/04 alla Costituzione (nazionale ed europea).