Il legale: "Mi pare di darvi fastidio". La difesa ha quindi ricostruito i numerosi rilasci di minorenni - nella stessa situazione della marocchina - autorizzati dal pm minorile Fiorillo. L'avvocato: "Non poteva essere trattenuta perché non c'era neanche la querela". Sentenza il 24 giugno
Comincia con un attacco del tribunale di Milano l’arringa di Niccolò Ghedini (seguila in diretta streaming) al processo Ruby, dove Silvio Berlusconi è imputato per concussione e prostituzione minorile, in relazione alla partecipazione della minorenne alle feste di Arcore e al successivo intervento dell’allora premier per far “liberare” la ragazza trattenuta in Questura. “Nel corso di questo processo abbiamo pensato di generare del fastidio come difensori”, ha affermato Ghedini. “Analogo fastidio -aggiunge- non sembra ingenerare nei giudici la Procura della Repubblica”. In generale parlando delle requisitorie dei pubblici ministeri, Ghedini sottolinea che il pm Antonio Sangermano “ha parlato di un altro processo”, accusando il collegio dei giudici di mostrare “una vicinanza culturale” alla Procura.
Ghedini: “Consideriamo il Tribunale prevenuto”. Il legale di Berlusconi ha esordito chiedendo in che modo rivolgersi al Tribunale “che a torto o a ragione consideriamo prevenuto”. Inoltre secondo Ghedini “ci sono state ragioni di spettacolarizzazione più che di merito” “nella requisitoria del procuratore aggiunto Ilda Boccassini perché” si “è basata più su suggestioni che su dati processuali ed è stata segnata da un pregiudizio nei confronti dell’imputato”. Requisitoria che si è chiusa con una richiesta di condanna “stratosferica”. La difesa, prima di cominciare l’arringa, ha chiesto ai giudici di acquisire le trascrizioni della deposizione di Ruby resa in aula al processo gemello a carico di Lele Mora, Emilio Fede e Nicole Minetti.
Ghedini ha ribadito che Berlusconi era davvero convinto della parentela della ragazza, in realtà una minorenne marocchina di nome Karim el Mahroug, con l’allora presidente egiziano Mubarak. “Se Berlusconi ha parlato di Ruby in una cena istituzionale è naturale che pensasse fosse egiziana”, ha affermato il legale. Nella cena del 19 maggio 2010, a cui partecipò insieme alle massime autorità egiziane anche l’allora ministro degli Esteri Franco Frattini, Berlusconi, secondo Ghedini, avrebbe fatto riferimento anche alla vicinanza della ragazza con l’allora presidente Mubarak.
Ghedini: “Fu azione umana, la concussione non sussiste”. Poi l’avvocato si è dilungato sul reato di concussione, riformato nella nuova legge anticorruzione confezionata dal governo Monti e votata anche dal Pdl. “Per noi la soluzione deve essere l’assoluzione perché il fatto non sussiste”, ha affermato. Sempre secondo Ghedini, “non sempre le azioni compiute da pubblici ufficiali possono essere considerati reati contro la pubblica amministrazione. Possono anche essere azioni umane”.
Sul fronte dell’accusa di concussione, la notte tra il 27 e il 28 maggio 2010 in cui Ruby fu fermata in questura a Milano, ”Silvio Berlusconi non ha mai chiesto di accelerare le procedure, ma ha chiesto solo una informazione. Io non so come si fa a contestare un reato simile – ha affermato Ghedini – se non dal punto vista sociologico”. L’avvocato ha ricordato la testimonianza della funzionaria della Questura Giorgia Iafrate, che ha affermato di aver preso di sua iniziativa la decisione di affidare la ragazza a “una consigliera regionale eletta dal popolo”, Nicole Minetti, invece di tenerla negli uffici di via Fatebenefratelli, facendo così “saltare il nesso” con le presunte pressioni di Berlusconi sul capo di gabinetto Pietro Ostuni.
E comunque, ha continuato, Silvio Berlusconi “non ha mai chiesto di accelerare le procedure” ai funzionari della Questura, altrimenti, “dovremmo dedurre che il dottor Pietro Ostuni abbia mentito nella sua ricostruzione”, dal momento che il capo di gabinetto aveva sostenuto che dall’ex premier era giunta solo “una richiesta di informazione”. Se è vero questo, sostiene Ghedini, “non esiste la sussistenza di reato” e il riferimento è alla concussione.
Ghedini: “Tutti i testimoni negano di aver avuto rapporti sessuali con Berlusconi”. Sul fronte del reato di prostituzione minorile, “tutti i testimoni negano di aver avuto rapporti sessuali con Berlusconi”, ha sostenuto Ghedini. La Procura di Milano considera gran parte dei testimoni “inattendibili perché pagati dal presidente. Ma molti – sostiene – erano già aiutati economicamente. E’ un aiuto dato in continuità“. Secondo Ghedini, “non c’è niente di strano”, altrimenti “non si potrebbe mai chiamare a testimoniare un dipendente o un familiare se un teste non dovesse mai avere un legame economico con un imputato”. Questo, conclude, “non esclude quindi la loro credibilità”.
Secondo Ghedini, l’inchiesta coordinata da Ilda Boccassini va a toccare la sfera morale di Silvio Berlusconi. “Si è discusso della presenza della statuetta lignea in questa serata”, ha detto a proposito della testimonianza di alcune “pentite” del bunga bunga che avevano parlato di una statua di Priapo fatta girare a una cena e con la quale le ragazze mimavano rapporti orali. “La statuetta non c’entra nulla con questo processo, ma con la ricostruzione sociologica e morale che la Procura vuole fare della vita di Berlusconi”. Inoltre l’avvocato ha ricordato come ci siano “50 testimoni, che dicono tutti le stesse cose. Sono fatti oggettivi e il resto è fantasia”. Il legale ha spiegato che tutte le ragazze convocate dalla difesa – che tuttora ricevono aiuti economici dall’ex premier – hanno parlato di cene dal tenore ben diverso da quelle descritte dalle testimoni dell’accusa le quali, tranne una, sono state a villa San Martino in serate diverse da quelle in cui Ruby era stata ospite.
Ghedini: “Il pm minorile Fiorillo rilasciò molti minori nella situazione di Ruby”. Il legale ha quindi introdotto le argomentazioni che riguardano due relazioni inviate nel novembre e nel dicembre 2010 da Monica Frediani, procuratore della Repubblica per i minori, alla procura generale di Milano e alla Cassazione. Nei documenti il magistrato conclude in sostanza che la notte del 27 maggio 2010 in Questura non accadde nulla di anomalo, e che Kharima El Mahroug venne rilasciata come accade in caso simili. Inoltre a carico della ragazzina non esisteva alcun procedimento penale: la denuncia per furto della sua convivente Caterina Pasquino non era infatti mai arrivata alla Procura dei minori, per il semplice motivo che venne depositata solo l’1 giugno.
Solo il 16 giugno quindi la Procura dei minori avviò d’ufficio la pratica per destinare Kharima a una comunità, e solo il 26 giugno la questura di Milano inoltrò alla Procura dei minori una relazione su quanto accaduto nella notte del 27 maggio. Quella notte, spiega inoltre la Frediani nella sua relazione, era la questura e non la magistratura: “era l’autorità amministrativa a dover attuare tutte le necessarie misure di tutela del minore”. Ruby, secondo la difesa, quindi venne rilasciata perché non c’era alcun motivo per trattenerla e non perché il Cavaliere abbia esercitato chissà quali pressioni, come ha sempre sostenuto la procura di Milano. L’avvocato Ghedini ha illustrato anche una serie di esempi per cui il pm dei minori Anna Maria Fiorillo – che era di turno la sera del fermo di Ruby – aveva fatto “rilasciare” dei minorenni portati in Questura bloccati perché accusati di vari reati: dal furto alla resistenza fino alla rissa. L’avvocato ha sottolineato come tutti i minorenni – con un caso simile a Ruby – siano stati mandati via e trattenuti molto tempo meno di quanto lo era stata la marocchina. La stessa sera del 27 maggio la Polizia avevano fermato due ragazzi di 17 anni e un 15enne, sospettati di essere borseggiatori, e quindi portati in Questra. Erano stati rilasciati poco dopo. L’avvocato Ghedini ha ricostruito anche fermi e rilasci di minorenni successivi all’episodio di Ruby e il risultato era stato sempre lo stesso. Dopo l’identificazione erano stati rilasciati. Il difensore ha inoltre sottolineato come sia anomalo che la Procura di Milano abbia rinunciato a sentire quella che è la parte offesa del processo.
Sulle somme di denaro che seconda la Procura di Milano la marocchina avrebbe incassato la difesa ha ricordato che non ci sono “movimenti bancari” che per esempio dimostrino che Ruby abbia ricevuto i 4 milioni e mezzo come scritto in un appunto dove erano segnate altre cifre.
Ghedini sulle intercettazioni: “Bisogna leggerle bene” . La difesa Berlusconi ha ricostruito alcune delle intercettazioni alla base delle indagini: “Bisogna leggerle bene”. In particolare quella ormai famosa: “Noemi è la pupilla, io sono il culo” l’avvocato Ghedini ha spiegato come la conversazione fosse scherzosa e infatti la ragazza al suo interlocutore, Antonio Passaro, aveva subito dopo detto: “Scherzavo eh…”. La difesa ha citato diverse intercettazioni in cui la marocchina al telefono nega di aver avuto rapporti sessuali con l’ex premier; in una in particolare la ragazza parla con un’amica che le chiede spiegazioni di tutto il clamore mediatico: “Mai stata a letto con lui, lui è innamoratissimo di me…”. Sul fatto che Ruby fosse una prostituta oppure no secondo la difesa Berlusconi non rileva, è importante provare se questo sia avvenuto con il Cavaliere, ma secondo l’avvocato non esiste prova in questo senso. Anche sulla consapevolezza della minore età Ghedini ha ricordato come la stragrande maggioranza dei testi hanno dichiarato che erano convinti che avesse 24 anni. In particolare la difesa ha puntato l’attenzione sulla testimonianza di Caterina Pasquino cui Ruby avrebbe rivelato di aver avuto rapporti sessuali con Berlusconi. La teste ha più volte negato di aver parlato di queste rivelazioni e che comunque quando Ruby parlava di Berlusconi e delle serate ad Arcore scherzava.
”Da tutti questi documenti abbiamo le prove che Karima non abbia avuto rapporti sessuali con Silvio Berlusconi. La Procura invece dà una lettura personalistica dei verbali. Se dobbiamo cercare la verità processuale – ha detto il legale – dobbiamo evitare la metodica dell’uomo che preferisce credere ciò che preferisce sia vero”. Il difensore ha anche aggiunto: “Dato che siamo a Milano non posso pensare di essere ottimista ma mi rimane la speranza del difensore”. E poi citando le due versioni del vaso di Pandora e cioè quella di Esiodo e quella di Esopo ha aggiunto: “Secondo la Procura andando a vedere la vita di Silvio Berlusconi ne sono usciti tutti i mali. Invece, secondo noi, dall’analisi di queste testimonianze, non può che uscire un’immagine positiva”.
L’avvocato Longo: “Assoluzione perché il fatto non sussiste”. L’avvocato Piero Longo ha cominciato la conclusione dell’arringa chiedendo la trasmissione degli atti al Tribunale dei ministri per competenza. In subordine il legale ha chiesto che il collegio si dichiari incompetente territorialmente e trasmetta gli atti alla Procura di Monza. In ulteriore “subordine” la difesa ha chiesto l’assoluzione perché il fatto non sussiste e inoltre perché manca “l’elemento soggettivo di reato” e in particolare per il capo A, ovvero quello che riguarda la concussione, ha invocato l’assoluzione perché il reato non è più previsto dalle legge con l’introduzione della nuova legge sulla corruzione. Secondo Longo ci si trova di fronte a un “processo per reato politico” e comunque si tratta di un “processo indiziario”.
La difesa Berlusconi ha introdotto la questione giuridica sulla considerazione della bilateralità del reato: per il reato di corruzione è previsto un corruttore e un corrotto punibile, ma questa bilateralità non è prevista per l’articolo 319 quater, il reato contestato a Berlusconi. Chi subisce la concussione dovrebbe essere compartecipe del reato stesso ma la nuova legge non lo prevede. Di conseguenza si configura uno squilibrio tra i reati e la conseguente punibilità. Il reato contestato a Berlusconi è risultato dallo spacchettamento del reato di concussione della nuova legge, che prevede la fattispecie della costrizione e quella della induzione (quest’ultima contestata al leader del Pdl) che non prevede appunto la punibilità del concusso. Su questa ambiguità normativa, che ha portato i giudici a esprimersi in modo diverso su casi simili, si attende una decisione delle sezioni Unite della Cassazione. La difesa ha parlato di “suicidio del capo imputazione” sostenendo che non c’è reato in quanto l’induzione esercitata da Berlusconi sarebbe avvenuta per un errore e avrebbe indotto in errore la Polizia.
La prossima udienza è stata fissata per il 24 giugno quando i giudici si ritireranno in camera di consiglio per emettere la sentenza.