Google è un Content Provider o un Internet Service Provider? Quale la responsabilità di Google per i servizi “Autocomplete” e “Ricerche Correlate”? A queste domande, sia pure in via cautelare, risponde il Tribunale di Milano con ordinanza collegiale, che analizza alcuni profili tra i più dibattuti nel rapporto Internet e diritto.

Vediamo i fatti alla base della contesa legale.

I ricorrenti – persone fisiche ed Enti non profit – lamentano che a seguito dell’inserimento dei propri nomi nell’interfaccia di ricerca di Google le funzioni “Autocomplete” e “Ricerche correlate” associano parole come “setta”, “truffa” e “plagio”.

Tali accostamenti, derivanti dai risultati della ricerca, vengono ritenuti lesivi della loro reputazione, “gravemente dannosi”, e ne chiedono la rimozione.

Da parte sua, Google Inc. assume di non essere responsabile di quanto originato dalle funzioni “Autocomplete” e “Ricerche correlate”, di non poter essere considerato Content Provider – come sostenuto dai ricorrenti – qualificandosi, invece, mero Internet Service Provider (ISP) rispetto a tutti i servizi offerti.

Nello specifico, Google osserva come le funzionalità richiamate siano “frutto di un’attività del tutto automatica riconducibile ad algoritmi matematici”. L’ “Auto completamento” riproduce, infatti, statisticamente il risultato delle ricerche più popolari degli utenti, mentre “Ricerche correlate” elenca i risultati delle pagine web indicizzate, rese accessibili dal motore di ricerca, a partire dai termini digitati.

Google sostiene, infine, come non vi sia alcuna scelta negli abbinamenti, dato che le funzionalità vengono generate dal servizio Web Search, in modo neutrale, sulla base di parametri oggettivi.

Il Tribunale di Milano, in sede di reclamo, rovesciando il precedente pronunciamento  in favore di Google, ne stabilisce la responsabilità.

Nel suo ragionamento, il Collegio milanese esclude che Google sia in effetti un Content Provider  – un soggetto cioè che produce e immette contenuti propri – ritenendolo, invece, un Internet Service Provider (ISP), un prestatore di servizi di informazione.

L’ISP trova la sua disciplina nel D.Lvo 70/2003. In tale ambito normativo, si distinguono tre tipologie di servizi, in relazione alle informazioni trasmesse o memorizzate: mere conduit, caching e hosting. Esonerate – tutte – da responsabilità (artt.14, 15 e 16).

Ma una volta acquisito che Google sia un ISP,  il Tribunale si spinge più avanti:

“L’evoluzione tecnica in materia di servizi Internet  ha determinato – in taluni casi – il superamento della figura dell’ISP, quale mero fornitore del supporto tecnico-informatico che consente l’accesso alla rete o alle informazioni, per condurre ad una figura di “prestatore di servizi non completamente passiva e neutra rispetto alla gestione dei contenuti immessi dagli utenti (hosting attivo)”, che interviene attivamente nell’organizzazione e selezione del materiale trasmesso dagli utenti e che pone il prestatore al di là della posizione di mero fornitore di uno spazio di memorizzazione dei contenuti” (pag. 7 ordinanza).

Una sorta di ISP attivo, dunque, distinto da un ISP passivo.

Il primo assolverebbe ad un ruolo positivo, di organizzazione delle informazioni, soggetto alla responsabilità civile di cui all’articolo 2043 c.c. Il secondo, invece, offrirebbe un mero servizio di trasmissione e memorizzazione dei contenuti senza selezionarli, con conseguente esonero da responsabilità.

Per il Tribunale di Milano, il gigante californiano corrisponde alla fattispecie ISP attivo, di “Hoster” attivo.

Proprio le “funzionalità aggiuntive” di Google – quali “Autocomplete” e “Ricerche correlate” – gli farebbero perdere il carattere di passività e neutralità, ponendolo “in una posizione di ingerenza nell’organizzazione dei contenuti”.

Pertanto non trova applicazione l’esonero da responsabilità, la cui disciplina va ricondotta, invece, agli ordinari criteri di responsabilità civile.

Un altro aspetto posto in rilievo dall’ordinanza che non mancherà, anche in questo caso di essere dibattuto, è rappresentato dalla diversa configurazione tra l’abbinamento delle parole “setta” e “plagio”, a seconda che in “Auto completamento” siano collegate al nome di una persona fisica o a quello di una persona giuridica.

Infatti, la prima ipotesi non veicola  un’ informazione completa o di senso compiuto tale da assumere un contenuto diffamatorio.

Al contrario, nel secondo caso, l’aggregazione della parola “setta” ad una persona giuridica può invece integrare la diffamazione, poiché ritenuta idonea a rendere un concetto di senso compiuto.

 

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