La pronuncia è arrivata dopo il ricorso di un uomo ferito nella strage avvenuta a Brescia il 28 maggio 1974 che si era visto respingere l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Per i supremi giudici bisogna "accertare la verità su episodi criminali di straordinario impatto sociale” e difendere "gli interessi privatì”
Chi è rimasto ferito durante una strage deve essere sostenuto dallo Stato nelle spese legali. E’ la decisione della Cassazione che sottolinea come occorra fare ogni sforzo per “accertare la verità su episodi criminali di straordinario impatto sociale” e in questa direzione va anche “la difesa degli interessi privatì” di chi è rimasto ferito nell’evento terroristico. Per questo hanno diritto al patrocinio a spese dello Stato tutti i feriti delle stragi, a prescindere dalla gravità delle lesioni riportate. I supremi giudici fanno così chiarezza dopo pronunce contrastanti, accogliendo il ricorso di un uomo ferito nella strage di piazza della Loggia.
Nella sentenza la IV della Cassazione ha sottolineato che in base a questo principio hanno diritto al patrocinio a spese dello Stato tutte le persone rimaste ferite nelle stragi terroristiche, a prescindere dalla gravità “delle conseguenze fisiche derivate dall’evento criminale”. La pronuncia fa seguito al ricorso di un uomo ferito nella strage avvenuta a Brescia il 28 maggio 1974 che si era visto respingere l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Il ricorrente ricordava di “essere rimasto ferito nell’esplosione stragista” e di essere “stato pregiudicato nella fruizione del diritto” alla gratuità della rappresentanza legale “solo perché fu ‘fortunato’ per non essere rimasto ucciso o invalido permanente”.
Nonostante “gli spazi ambigui o controvertibili” e la “disorganicità” normativa che ha potuto portare a pronunce anche recenti di segno opposto, la Cassazione sottolinea che l’articolo 10 della legge 206 del 2004 “assicura la gratuità del patrocinio nei confronti di tutte le vittime senza che sia dato distinguere il grado delle conseguenze fisiche derivate dall’evento criminale”. Una tale “diversità”, spiegano i giudici, “giammai potrebbe giustificare, in spregio al principio cardine d’uguaglianza e ragionevolezza, che la possibilità di godere del patrocinio a spese dello Stato possa dipendere dalla casuale circostanza che la vittima della strage sia riuscita o meno a guarire dalle lesioni patite senza postumi”.