Offerte commerciali a utenti di social network o di servizi di messaggistica come Skype e WhatsApp solo con il loro consenso, no a e-mail e sms non richiesti, controlli più stringenti da parte di chi commissiona le campagne promozionali, misure semplificate per le campagne pubblicitarie di imprese che rispettano le regole. Scatta l’agognato addio al marketing selvaggio.
Il Garante vara, infatti, le nuove “Linee guida in materia di attività promozionale e contrasto allo spam” contro il marketing selvaggio e favorire pratiche commerciali “amiche” di utenti e di consumatori
Il provvedimento generale (in via di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale), un quadro unitario di interventi sia per le imprese che vogliono avviare campagne promozionali per i propri prodotti e servizi, sia per quanti vogliano difendersi dall’invadenza di chi utilizza, senza preliminare consenso, recapiti e informazioni personali a scopi pubblicitari.
Attenzione da parte dell’Autorità è stata prestata nei confronti delle “nuove frontiere“ dello spamming, come quello diffuso sui social network (il cosiddetto social spam) o tramite alcune pratiche di “marketing virale” o “marketing mirato”, che possono comportare modalità sempre più insidiose e invasive della sfera personale degli interessati.
Ecco in sintesi gli ambiti su cui è intervenuto il Garante e le misure adottate:
Offerte commerciali e spam
• Invio di offerte commerciali solo con il consenso preventivo. Per poter inviare comunicazioni promozionali e materiale pubblicitario tramite sistemi automatizzati (telefonate preregistrate, mail, fax, sms, mms) è necessario aver preliminarmente acquisito il consenso dei destinatari (quello che viene chiamato opt-in). Tale consenso deve essere specifico, libero,informato e documentato in forma scritta.
• Maggiori controlli su chi realizza campagne di marketing. Chi commissiona campagne promozionali deve esercitare adeguati controlli per evitare che agenti, subagenti o altri soggetti a cui ha demandato i contatti con i potenziali clienti effettuino spam.
• Consenso per l’uso dei dati presenti su Internet e sui social network. E’ necessario lo specifico consenso del destinatario per inviare messaggi promozionali agli utenti di Facebook, Twitter e altri social network (ad esempio pubblicandoli sul loro profilo o bacheca) o di altri servizi di messaggistica e Voip sempre come Skype, WhatsApp, Viber, Messenger. Il fatto che i dati siano accessibili in Rete non significa che possano essere liberamente usati per inviare comunicazioni promozionali automatizzate o per altre attività di marketing virale o mirato.
• “Passaparola” senza consenso. Non è necessario il consenso per inviare mail o sms con offerte promozionali ad amici a titolo personale (il c.d. “passaparola”).
Semplificazioni per le aziende in regola
• E-mail promozionali ai propri clienti. Via libera all’invio di messaggi promozionali, tramite e-mail, ai propri clienti su beni o servizi analoghi a quelli già acquistati (cosiddetto soft spam).
• Promozioni per “fan” di marchi o aziende. Una impresa o società può inviare offerte commerciali ai propri “follower” sui social network, quando dalla loro iscrizione alla pagina aziendale, si evinca in maniera netta l’interesse o il consenso a ricevere messaggi pubblicitari concernenti il marchio, il prodotto o il servizio offerto.
• Consenso unico valido per diverse attività. Basta un unico consenso per tutte le attività di marketing (come l’invio di materiale pubblicitario o lo svolgimento di ricerche di mercato); il consenso prestato per l’invio di comunicazioni commerciali tramite modalità automatizzate (come mail o sms) copre anche quelle effettuate tramite posta cartacea o con telefonate tramite operatore. Le aziende che intendono raccogliere i dati personali degli utenti per comunicarli o cederli ad altri soggetti a fini promozionali, possono acquisire un unico consenso valido per tutti i soggetti terzi indicati nell’apposita informativa fornita all’interessato.
Tutele e sanzioni contro lo spam
• Tutele per i singoli utenti. Le persone che ricevono spam possono presentare segnalazioni, reclami o ricorsi al Garante e comunque esercitare tutti i diritti previsti dal Codice privacy, inclusa la richiesta di sanzioni contro chi invia messaggi indesiderati (nei casi più gravi possono arrivare fino a circa 500mila euro).
• Tutele per le società. Pur non potendo più chiedere l’intervento formale del Garante per la privacy, le persone giuridiche possono comunque comunicare eventuali violazioni. Hanno invece la possibilità di rivolgersi all’autorità giudiziaria per azioni civili o penali contro gli spammer.