Sette buoni motivi per difendere la Costituzione (e comprendere dove tentano di portarci…)
- Il disegno di legge costituzionale non può essere considerato norma di deroga in quanto l’approvazione delle leggi costituzionali grazie al procedimento derogatorio produrrebbe effetti permanenti e generali sul nostro sistema costituzionale (forma di Stato, forma di governo, rapporti Stato-Regioni, ecc.). Quindi anche se si ammettesse che il nostro ordinamento contempli leggi costituzionali in deroga o di rottura, questa legge costituzionale non potrebbe essere qualificata tale in quanto non prevede deroghe o rotture temporanee, provvisorie o puntuali.
- Le norme sulla revisione della Costituzione possono essere modificate, ma ad una condizione: che la modifica non pregiudichi la rigidità rendendo più facile l’iter di eventuali modifiche costituzionali.
- Le revisioni totali, alle quali vanno equiparate le modifiche costituzionali dal contenuto disomogeneo, sono ammissibili solo se previste dalla Costituzione. Qualora il procedimento di revisione non distingua le revisioni totali da quelle puntuali la possibilità delle prime dovrebbe essere esclusa in via di principio in quanto essa costituirebbe esercizio surrettizio di potere costituente.
- Il testo delle leggi di revisione deve essere chiaro, omogeneo, specifico ai fini del referendum confermativo. Il testo del disegno di legge non lo è.
- Tomaso Perassi, illustrando in Assemblea Costituente il suo emendamento poi recepito nel vigente art. 138 Cost., che le revisioni costituzionali devono essere poste in essere con grande tutela ed estrema parsimonia.
- Il disegno di legge nella procedura di revisione assegna un ruolo privilegiato al governo a danno del parlamento.
- Tutta la procedura del disegno di legge costituzionale è sottoposta ad un cronoprogramma come se si trattasse di una qualsiasi legge ordinaria di particolare urgenza e non della revisione costituzionale.