La storia è una delle tante che si registrano, ormai da anni – ne avevo parlato per la prima volta [n.d.r. e non è detto fossi stato il primo] qui – nelle nostre stazioni.
Un viaggiatore acquista un biglietto per un treno regionale sul suo ipad attraverso i servizi e le app rese disponibili da Trenitalia, poi sale sul treno e si sente contestare che il suo biglietto, in formato elettronico, non vale perché – come riportato nelle condizioni generali di trasporto – il biglietto comprato online, prima di essere utilizzato, deve essere stampato su carta.
Nei mesi scorsi, Alessandra Sandrin, una delle tante pendolari italiane quotidianamente costrette a subire questa ed altre vessazioni, davanti ad un episodio di questo genere, ha preso carta e penna e scritto a Trenitalia, chiedendo di annullare la contravvenzione elevatale da uno zelante controllore – per di più in un giorno di caos e scioperi – perché lei il suo biglietto lo aveva comprato, pagato ed esibito su ipad.
La risposta della divisione passeggeri regionale di Trenitalia, non si è fatta attendere.
Ai sensi delle condizioni generali di trasporto – scrive Trenitalia – “è considerato mancanza del biglietto anche il caso dell’impossibilità di esibire la stampa dell’home printing“. Nonostante l’espressione non brilli per chiarezza, il senso è chiaro: avere un biglietto in formato digitale, comprato sul sito di Trenitalia e con sopra tanto di QR-code [n.d.r. il codice univoco legibile – anche su tablet – dai più comuni lettori ottici] e codici identificativi non basta, per viaggiare sui treni regionali.
Oggi, nel 2013, Trenitalia continua a pretendere che i viaggiatori si portino dietro una stampa del loro biglietto. Siamo di fronte ad una diffusa vessazione contrattuale legalizzata in danno di centinaia di migliaia di viaggiatori italiani. E’, infatti, pacifico che, sotto il profilo giuridico, non vi è – e non può esservi – oggi alcuna differenza tra una stampa “meccanografica” di un documento informatico [n.d.r. il biglietto emesso dal sito di e-commerce di Trenitalia] e il medesimo documento in formato digitale e, anzi, se si volesse essere fiscali, quest’ultimo dovrebbe “valere” più del primo perché si tratta di un originale contro una copia.
La regola – ammesso che sia necessario far riferimento alla legge per convincersi dell’ovvio, figlio semplicemente del progresso e della storia – è fissata in modo inequivoco dal Codice dell’amministrazione digitale [n.d.r.a dispetto del nome applicabile anche nei rapporti tra privati] che, in Trenitalia, farebbero bene a sfogliare.