Nel lontano 1803 la Corte Suprema americana, presieduta dal giudice John Marshall, nella celeberrima sentenza della causa “Marbury vs Madison” stabilì che “O la Costituzione è una legge superiore prevalente, non modificabile con gli strumenti ordinari, oppure è posta sullo stesso livello della legislazione ordinaria e, come le altre leggi, è alterabile quando il legislatore ha piacere di alterarle […]”, con la logica conseguenza che, nel secondo caso, le Costituzioni scritte sarebbero state solo “[…] un tentativo assurdo, da parte del popolo, di limitare un potere per sua stessa natura illimitabile”. Tale dottrina consacrava il principio della cd. “rigidità” delle Costituzioni, e proprio ad essa si ispirò l’Assemblea che nel 1946-48 elaborò la nostra Carta fondamentale.
I padri e le madri costituenti, infatti, reduci della tragica esperienza fascista, ben conoscevano i rischi corsi da una Costituzione “flessibile“, come lo Statuto Albertino: era stato proprio per l’insufficiente protezione dello Statuto del 1848 che Mussolini aveva potuto facilmente e rapidamente sopprimere le libertà fondamentali dei cittadini, imprigionando l’Italia in una brutale dittatura. Per evitare che ciò accadesse nuovamente, la Costituente stabilì un processo di revisione costituzionale rafforzato, che garantisse ai posteri delle modifiche costituzionali adeguatamente ponderate e discusse dai loro rappresentanti: così nacque l’articolo 138 (che prevede un iter, comunque, molto più agile rispetto a quello previsto in altri paesi europei).
Riflettendo su queste premesse si capisce subito quanto pericoloso sia, nel suo assurdo formalismo, ciò che si propone oggi il ddl costituzionale sulle riforme: modificare la Costituzione liquidando in fretta l’art. 138. E ciò per rivoluzionare una materia estremamente delicata come la forma di governo, imponendo un presidenzialismo di forte impronta piduista cui gli Italiani si erano già opposti nel 2006.
La dottrina della “Marbury vs. Madison” deve perciò aiutarci a formulare una riflessione ulteriore: se la rigidità della Costituzione serve a preservarne la supremazia sulle altre norme e proteggere i valori in essa contenuti, allora si deve dedurre che alle garanzie di tale rigidità non si possa derogare neppure con legge costituzionale (come, ex art.139, non si potrebbe abolire con legge costituzionale la forma repubblicana); e a poco serve addurre l’argomento -altamente falso e pretestuoso- della supposta urgenza di tali riforme, dato che il Costituente voleva proprio evitare che fosse la fretta a guidare il processo di revisione.
Non so voi, ma io mi sento al tempo stesso minacciato e preso in giro da ciò che “la strana maggioranza” pretende di fare; sento come se volessero sfilarci la democrazia da sotto il naso, al pari di squallidi scippatori da marciapiede.
Marco Emilio De Rossi
Firma l’appello contro ‘la riforma della P2’
______________________________________________________________________
Il blog Utente Sostenitore ospita i post scritti dai lettori che hanno deciso di contribuire alla crescita de ilfattoquotidiano.it,