Il 4 agosto l’avevo scritto che la grazia era pronta per garantire a Berlusconi l’ “agibilità politica”. Era ovvio: vuoi che Napolitano, che si è fatto rieleggere per infliggere al Paese il governo “dei larghi inciuci”, si faccia fregare da una condanna per frode fiscale? Motiverà la grazia con la necessità di stabilità nella presente congiuntura economica e politica; e magari aggiungerà che, proprio per questo, un evasore fiscale al governo non ci sta tanto male.
Dite che sono solo illazioni? E allora mi spiegate perché, prima, dice virtuosamente: “Di qualsiasi sentenza definitiva, e del conseguente obbligo di applicarla, non può che prendersi atto”; e, poi, illustra puntigliosamente che la grazia può essere concessa solo se B. la chiede perché, di sua iniziativa, lui non lo farà? Ma si può sapere che c’entra?
In pratica gli ha detto: il Paese ha bisogno di un governo stabile; sembra che, se ti ficcano in prigione, il Pdl lo fa cadere; non si può; presenta domanda di grazia; io sono qui. E infatti: “Tocca al presidente della Repubblica un esame obbiettivo e rigoroso per verificare se emergano valutazioni e sussistano condizioni che senza toccare la sostanza e la legittimità della sentenza passata in giudicato (quanto è buono lei!), possono motivare un eventuale atto di clemenza”. E che le condizioni sussistano lo ha già detto all’inizio: “Fatale sarebbe una crisi del governo; il ricadere del Paese nell’instabilità e nell’incertezza ci impedirebbe di cogliere e consolidare le possibilità di ripresa economica”.
Quindi avremo un governo sostenuto da un pregiudicato per frode fiscale, in attesa di diventare ancora più pregiudicato per concussione, prostituzione minorile, rivelazione di segreto d’ufficio e corruzione di senatori. E, quando Napolitano se ne andrà, Berlusconi potrà degnamente sostituirlo. Fantastico.
Certo, la grazia è un boccone grosso da mandare giù. Ma sono allo studio altre soluzioni. Ne sta parlando diffusamente da due giorni il Sole 24 Ore.
Una teoria in base alla quale l’affidamento ai servizi sociali si può concludere, dopo 9 mesi (sì perché Berlusconi dovrebbe farsi un anno; ma, sapete com’è, ci sono gli sconti, se sei bravo e ti comporti bene), con la “riabilitazione”; dal che derivano l’estinzione della pena e di ogni effetto penale della condanna.
Dunque, per Berlusconi non scatterebbe l’incandidabilità (art. 1 d. lgv. 235 / 2012) perché, in quanto “effetto penale” della condanna, si estinguerebbe automaticamente. Sapete come si dice, se non è vera è ben pensata.
E infatti non è vera, l’incandidabilità non è un “effetto penale” della condanna.
E chi lo dice? Il solito giudice comunista? Beh, in effetti lo dicono molti giudici, magari comunisti, non so. Però lo ha detto la Corte Costituzionale (sentenza 118 / 1994): “La finalità della legge 16 / 1992 (Norme in materia di elezioni di presidenti di Regione e sindaci; ovviamente i principi non cambiano) è assicurare l’ordine e la sicurezza pubblica, la libera determinazione degli organi elettivi, il buon andamento e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche. La condanna penale irrevocabile è stata presa in considerazione come mero presupposto oggettivo cui è ricollegato un giudizio di “indegnità morale” a ricoprire determinate cariche elettive: la condanna viene configurata quale “requisito negativo” ai fini della capacità di assumere e di mantenere le cariche medesime. Ne deriva l’esclusione della violazione del-l’art. 25 della Costituzione che si riferisce alle sole sanzioni penali. Costituisce frutto di una scelta discrezionale del legislatore l’aver attribuito alla condanna irrevocabile per gravi delitti una rilevanza così intensa, sul piano del giudizio di indegnità morale del soggetto, da esigere, per le finalità di rilievo costituzionale, l’incidenza negativa della disciplina medesima anche sul mantenimento delle cariche elettive in corso al momento della sua entrata in vigore”.
Dunque non solo l’incandidabilità non è una sanzione penale (e dunque non è un “effetto penale della condanna”); non solo si tratta di semplice presupposto oggettivo per una valutazione di indegnità morale; ma, guarda caso, e con buona pace di Brunetta & C, si applica anche alle cariche elettive in corso al momento della sua entrata in vigore. Sembra scritta per B., non è vero? Queste cose le ha dette anche la Cassazione (altro covo di toghe rosse): sentenze 9953 / 1994 e 10700 / 1993 (e altre).
Sicché, quando Napolitano allude a un piano B (B nel senso di alternativa alla grazia che, obbiettivamente, è una vergogna) e dice: “La normativa vigente esclude che Silvio Berlusconi debba espiare in carcere la pena detentiva irrogatagli e sancisce precise alternative, che possono essere modulate tenendo conto delle esigenze del caso concreto”, parla di un progetto che, giuridicamente, non sta in piedi. Meglio che stia attento; se B. gli dà retta, chiede l’affidamento in prova e poi scopre che gli tocca lavorare per i bambini bisognosi e che, tuttavia, l’incandidabilità gli resta sul groppone, quello è capace della qualunque. Anche perché c’è caso che gli vada male. Vero che ha due protettori di prima grandezza: Napolitano, s’è già visto; e Bruti Liberati, il procuratore di Milano che ha già dichiarato urbi et orbi che B. non dovrà espiare una pena detentiva, id est sarà affidato, anche senza sua esplicita richiesta, ai servizi sociali (illustre precedente: Sallusti).
Però questa cosa non la decide Bruti, è di competenza del giudice di sorveglianza. Che potrebbe anche deluderli: B. è moralmente indegno, insulta e minaccia stravolgimenti istituzionali, non è pentito per niente; di affidamento ai servizi sociali non se ne parla.
Certo, ci va una schiena dritta assai; ma la maggior parte dei giudici sembra aver ingoiato un manico di scopa alla nascita. Così, in un Paese civile, dove la legalità è una qualità dei cittadini prima che un dovere giuridico, Berlusconi non dovrebbe avere speranze; e noi avremmo certezze. Ma in Italia, dove gli accordi perversi soppiantano le leggi, è B. ad avere certezze; e a noi restano – poche – speranze.
Il Fatto Quotidiano, 15 Agosto 2013