Che succede se due tra le maggiori cariche istituzionali nel nostro Paese abusano del potere istituzionale loro assegnato? Da noi nulla. Il giornalismo servile e genuflesso, che caratterizza la stragrande maggioranza dei nostri mass media, neppure lo nota.

La giurisprudenza italiana si è dedicata al solo abuso del diritto, in particolare nel diritto tributario. Vi è tuttavia una forma di abuso ancora più virulenta: quella del potere. Istituzionale in particolare.

La Carta Costituzionale recita che i poteri del Presidente della Repubblica sono, in relazione alla rappresentanza esterna, di accreditare e ricevere funzionari diplomatici (art. 87); ratificare i trattati internazionali, previa autorizzazione delle Camere (art. 87); dichiarare lo stato di guerra, deliberato dalle Camere (art. 87). Quanto all’esercizio delle funzioni parlamentari, di nominare fino a cinque senatori a vita (art. 59); di inviare messaggi alle Camere (art. 87), di convocarle in via straordinaria (art. 62), nonché di scioglierle salvo che negli ultimi sei mesi di mandato (tranne che coincida in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi di legislatura ex art. 88); indire le elezioni e fissare la prima riunione delle nuove Camere (art. 87). 
Con riferimento alla funzione legislativa e normativa: autorizzare la presentazione in Parlamento dei disegni di legge governativi (art. 87);  promulgare le leggi approvate in Parlamento  (art. 73); rinviare alle Camere con messaggio motivato le leggi non promulgate e chiederne una nuova deliberazione (non più esercitabile se le Camere approvano nuovamente) (art. 74); emanare i decreti legge, decreti legislativi e i regolamenti adottati dal governo (art. 87); indire i referendum (art. 87) e in caso di esito favorevole dichiarare l’abrogazione della legge a esso sottoposta.
Con riferimento alla funzione esecutiva e di indirizzo politico: nominare dopo opportune consultazioni il presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri (art. 92); accogliere il giuramento del governo e le eventuali dimissioni (art. 93); nominare alcuni funzionari statali di alto grado (art. 87); presiedere il Consiglio Supremo di Difesa e detenere il comando delle forze armate (art. 87); decretare lo scioglimento di consigli regionali e la rimozione di presidenti di regione (art. 126).
In relazione all’esercizio della giurisdizione: presiedere il Csm (art. 104); nominare un terzo dei componenti della Corte Costituzionale (art. 135); concedere la grazia e commutare le pene (art. 87). Infine conferisce le onorificenze della Repubblica (art. 87).

La Costituzione prevede che ogni atto presidenziale per essere valido debba essere controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità, e richiede la controfirma anche del presidente del Consiglio dei ministri per ogni atto che ha valore legislativo (art. 89).

Il Presidente non è responsabile per gli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione, per cui può essere messo sotto accusa dal Parlamento (art. 90).

Quanto poi al Presidente della Camera dei deputati (terza più importante carica della Repubblica) il suo ruolo principale è di provvedere al corretto funzionamento della Camera dei deputati, garantendo l’applicazione del regolamento e provvedendo al buon andamento delle strutture amministrative. Rappresenta la Camera, giudica della ricevibilità dei testi, mantiene l’ordine e dirige la discussione. Al Presidente spetta la scelta della Commissione permanente cui far esaminare i progetti di legge presentati alla Camera.

Il compito di dirigere la seduta è svolto dal Presidente anche mediante l’adozione di provvedimenti disciplinari (ex artt. 58 ss. del regolamento della camera). Presiede le riunioni del Parlamento in seduta comune (art. 55) ossia per eleggere il Presidente della Repubblica, cinque membri della Corte Costituzionale di nomina parlamentare, un terzo dei membri del Csm e per la formazione della lista dei cittadini aventi i requisiti per la nomina a senatore (per integrare la composizione della Corte Costituzionale in caso di messa in stato di accusa del presidente della Repubblica) e deve essere sentito dal Presidente della Repubblica prima dello scioglimento delle Camere (art. 88). Quanto all’elezione del Presidente della Repubblica, spetta al Presidente della Camera la convocazione delle Camere 30 giorni prima della scadenza (art. 85) o 15 giorni dopo la morte o le dimissioni dello stesso capo dello Stato (art. 86).

Ci ritroviamo invece con un Presidente della Repubblica che dirige la politica in modo “vibrante” e che ha surrettiziamente trasformato la Repubblica Parlamentare in Repubblica Presidenziale.

Ci ritroviamo invece con una Presidente della Camera che fa politica come corner woman, pretendendo anche di dettare la rotta morale in una sempre più preoccupante deriva liberticida.

C’è di che preoccuparsi. Forse più del silenzio assordante che li accompagna.

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