Bene mettere a fuoco le diverse categorie di chi sbarca (o tenta di sbarcare) sulle nostre coste. E ragionare sul gran numero di persone richiedenti asilo che conflitti molto estesi possono portare nel nostro paese e nella Ue. Le scelte che può fare la politica.

di Sergio Briguglio (lavoce.info)

Il tragico naufragio di Lampedusa ha acceso un dibattito sulla necessità di modificare le norme sull’asilo in Italia. Molti degli interventi hanno invocato in modo assolutamente improprio la riforma della legge Bossi-Fini, che con il diritto d’asilo interferisce ben poco e, per le disposizioni ancora in vigore (istituzione del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati e del relativo Fondo nazionale per l’asilo), in modo positivo. Altri, più seriamente, hanno proposto la creazione di un corridoio umanitario che permetta a quanti necessitano di protezione (ad esempio, i profughi siriani) di giungere in Italia senza doversi affidare agli scafisti. Per valutare se questa proposta possa essere accolta, e in che forma, è necessario tenere presente alcune considerazioni.

Chi ha diritto alla protezione

Ci troviamo in un contesto che non prevede la libera circolazione delle persone a livello mondiale. Consideriamolo un dato del problema, in questa sede, perché in nessuna delle democrazie europee una riforma radicale di questo quadro potrebbe vedere la luce in un tempo ragionevole. In questo contesto, gli Stati sono legittimati a definire criteri restrittivi per l’accesso degli stranieri; in particolare, dei migranti economici.

Gli stati dell’Unione Europea -e l’Italia tra questi- a dispetto di questa chiusura rispetto all’immigrazione economica, riconoscono un diritto soggettivo alla protezione internazionale per due categorie, che con un livello di approssimazione accettabile possono essere così definite: i perseguitati (rifugiati) e coloro che fuggono da conflitti che mettano a repentaglio la loro vita (destinatari di protezione sussidiaria). L’Italia riconosce un diritto soggettivo alla protezione anche a una terza categoria: coloro che non possano essere rimpatriati se non mettendo a rischio un diritto fondamentale della persona (destinatari di protezione umanitaria). In tutti e tre i casi, si tratta di un diritto soggettivo esigibile da chi si trovi nella condizione che ne è presupposto, senza che lo stato possa valutare discrezionalmente se accordare o meno la protezione.
Questa situazione è pensata con riferimento a flussi relativamente piccoli di persone aventi diritto alla protezione. Coerentemente, è disciplinata in modo tale che la domanda di protezione possa essere presentata solo sul territorio italiano (o di un altro Stato membro della Ue). Si avvale, cioè, del fatto che esistono barriere fisiche difficili da superare prima di mettere piede nell’Unione. In teoria, nessuno vieta allo straniero di prendere un volo di linea e arrivare – poniamo – in Italia, nel rispetto delle leggi sull’ingresso degli stranieri, e chiedere asilo. Nei fatti, però, la stragrande maggioranza dei potenziali aventi diritto non è in condizione di imbarcarsi, o perché priva di passaporto o perché i collegamenti sono interrotti o perché non riesce comunque a ottenere un visto, il cui rilascio è disciplinato nell’ambito di norme restrittive (per il timore dell’immigrazione economica). Il lavoro sporco del respingimento viene fatto dalle compagnie aeree o navali, che rifiutano l’imbarco, per evitare di incorrere in sanzioni e oneri di rimpatrio, a chi non abbia passaporto e visto validi. Il lavoro sporco del trasportare comunque titolari del diritto fino al territorio dell’Unione viene fatto dagli scafisti.
L’altra faccia della medaglia di questa chiusura è data dal fatto che le domande di protezione di chi comunque riesca ad arrivare sono esaminate con molta apertura, senza pretendere grandi prove a sostegno, ma solo una sostanziale credibilità; e a volte neanche quella, ma solo il dato oggettivo della provenienza da un paese non sicuro.
L’Italia e l’Unione europea potrebbero decidere di gettare un ponte verso i titolari del diritto, consentendo loro di presentare domanda prima della partenza. La cosa non altererebbe di molto il quadro rispetto ai perseguitati (in genere, una piccola minoranza) e sarebbe quindi auspicabile.

Quelli che fuggono dalle guerre

Per quanto riguarda coloro la cui vita è messa a rischio da un conflitto, le cose sono diverse. Il numero dei titolari del diritto è enorme. Soprattutto se una possibilità di questo genere viene applicata non solo al conflitto “di moda” (la Siria, in questo momento), ma a tutti i conflitti in corso (spesso, non meno drammatici: molti dei morti dei giorni scorsi, per esempio, venivano dall’Eritrea, non dalla Siria). Le domande potrebbero essere in numero tale da rendere insostenibile il loro accoglimento. E stiamo parlando di domande che corrispondono a un diritto esigibile, senza che residui spazio per valutazioni di opportunità o sostenibilità in capo allo stato. Ai tempi della guerra in Bosnia, la Germania aveva una norma costituzionale generosissima rispetto al riconoscimento dell’asilo. In un anno si trovò costretta ad accogliere 438 mila profughi. Risultato: la costituzione tedesca venne modificata in senso restrittivo. C’è da aspettarsi che la conseguenza di una riforma che lasci inalterato il diritto e, allo stesso tempo, renda facile l’accesso alla procedura di riconoscimento darebbe un fiotto enorme di domande e, subito dopo, l’eliminazione del diritto (alla protezione sussidiaria) o dell’accesso facilitato. Se questo avvenisse, la riforma si rivelerebbe una mossa assai avventata.
L’alternativa, già possibile a normativa invariata, è che l’Italia o l’Unione Europea decidano, con un provvedimento ad hoc, di istituire, in relazione a un particolare conflitto o ad una particolare situazione di esodo, un regime di protezione temporanea, anche con la creazione di un corridoio umanitario. Un provvedimento del genere l’Italia l’ha adottato in due occasioni: la guerra in Kosovo, nel 1999, e la cosiddetta emergenza Nordafrica nel 2011. Nel secondo caso, in realtà, si trattò solo di un provvedimento ex post, a beneficio dei soli stranieri sbarcati prima della data di entrata in vigore: un provvedimento di questo tipo non significherebbe molto, quindi, ai fini della soluzione del problema dei naufragi. Nel primo caso, invece, il provvedimento era pensato anche per il futuro, con beneficio di tutti coloro che, provenendo dal Kosovo, giungessero in Italia prima della fine del conflitto. È una cosa che può funzionare, se la popolazione da proteggere è poco numerosa e il conflitto è… sotto controllo (al tempo, le forze Nato bombardavano la Serbia). In un contesto del genere, l’apertura di un corridoio umanitario (traghetti a disposizione dei profughi, anziché scafisti) sarebbe una misura saggia.

Quando i profughi sono una massa

Se, invece, il conflitto mette in pericolo una popolazione troppo grande, o se si vuole farne una modalità di soccorso valida per tutti i conflitti, la cosa può funzionare solo come funziona la “concessione” di un aiuto: non c’è alcun diritto esigibile di mezzo; l’Italia o la Ue decidono che accoglieranno un certo numero di profughi e, se necessario, li vanno a prendere in luoghi prossimi al conflitto. Se le aree in guerra sono troppo estese e non ci sono criteri preferenziali (un’area più colpita di un’altra), è una lotteria: alcuni ne otterranno grande vantaggio, gli altri continueranno a ricorrere agli scafisti. È un male adottare un provvedimento di questo genere per il solo fatto che non è risolutivo? No. Basta che sia chiaro che riguarda il diritto alla sicurezza di una parte soltanto di quelli per i quali quel diritto è messo a repentaglio, e che, per quanto detto sopra, non riguarda il diritto d’asilo propriamente detto. Che un intervento di questo genere abbia poi un significato concreto o puramente simbolico dipende, ovviamente, dalle sue dimensioni. Per definirle in modo appropriato, l’Unione Europea potrebbe porsi come obiettivo di alleggerire significativamente il carico che grava sui paesi di primo asilo, confinanti con quello in conflitto.

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